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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 08167/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del provvedimento dal Responsabile dell’U.O.UNO del resistente Ente, datato 07.06.2018 (prot. n. 7427/2018), con il quale si rigetta la richiesta di sanatoria edilizia del 10.12.2004, interposta dal ricorrente, e contestualmente si ordina la demolizione delle opere oggetto della precitata richiesta.

Giustizia amministrativa202305925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e la contestuale ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 7 giugno 2018, con cui era stata respinta, ai sensi della l. n. 326/2003, la domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004 per un ampliamento abusivo di un fabbricato, sviluppato su un piano seminterrato a deposito e un piano rialzato residenziale, con incremento volumetrico indicato in 220 mc. In primo grado aveva dedotto, anzitutto, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avesse definito il procedimento senza completare gli accertamenti sull’epoca di realizzazione dell’abuso. L’Amministrazione, a fronte di una aerofotogrammetria del 6 novembre 2003 e di documentazione privata di segno contrario, aveva richiesto ulteriori elementi certi e inconfutabili; il ricorrente aveva prodotto fatture e dichiarazioni stragiudiziali, ma la Commissione comunale aveva ritenuto persistente la discordanza e aveva trasmesso gli atti alla Procura. In appello ha sostenuto che il TAR non avesse considerato il carattere non definitivo degli accertamenti e la necessità di ulteriori approfondimenti, censurando il mancato ricorso a verificazione o consulenza tecnica. Con un secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 40 l. n. 47/1985, sviamento, contraddittorietà ed error in procedendo, contestando che la domanda di condono fosse stata qualificata come dolosamente infedele. A suo avviso, la difformità riguardava soltanto la quota dell’estradosso di un balcone, con un differenziale irrilevante e comunque inidoneo a superare il limite volumetrico di 750 mc; la domanda non avrebbe rappresentato i fatti in modo divergente dalla realtà né sarebbe stata finalizzata a trarre in errore l’Amministrazione. Ha inoltre contestato l’ammissibilità della costituzione del Comune in appello, deducendo che uno dei due difensori non fosse iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione relativa alla costituzione del Comune, rilevando che l’incarico era stato conferito congiuntamente e disgiuntamente ai due difensori, che la procura e la memoria erano state sottoscritte digitalmente dal difensore iscritto all’Albo speciale e che tale difensore era comparso in udienza. Nel merito ha respinto l’appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Comune avesse svolto plurime verifiche e avesse motivatamente rilevato la difformità tra il manufatto rappresentato nella domanda di condono e quello risultante dall’aerofotogrammetria del 6 novembre 2003. Ha ribadito che grava sul richiedente il condono l’onere di provare rigorosamente che l’opera sia stata ultimata entro il termine utile per il beneficio, mediante documentazione certa, univoca e fondata su elementi oggettivi. Fatture e dichiarazioni sostitutive o di terzi, in quanto non autonomamente verificabili, non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la data di ultimazione. Poiché il ricorrente non aveva fornito prova certa dell’ultimazione dell’abuso entro il 31 marzo 2003, non sussisteva il dedotto difetto di istruttoria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto inattendibile la domanda in relazione al presupposto essenziale della tempestiva realizzazione dell’abuso e, pertanto, dolosamente infedele, in quanto idonea a indurre l’Amministrazione a riconoscere una sanatoria non dovuta. La circostanza che il volume dichiarato fosse inferiore al limite massimo astratto di 750 mc non incideva sull’assenza del requisito temporale e sulla non attendibilità della rappresentazione contenuta nell’istanza. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione integrale delle spese del grado.

Norme richiamate

  • l. n. 326/2003

    Il condono edilizio presuppone, tra l’altro, che l’opera sia stata realizzata entro il termine temporale previsto dalla disciplina applicabile; la prova di tale presupposto grava sul richiedente.

  • art. 32 d.l. n. 326/2003

    Il limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono non supera la rilevanza del distinto requisito temporale di ultimazione dell’abuso e dell’attendibilità della domanda.

  • art. 40 l. n. 47/1985

    La domanda di sanatoria è dolosamente infedele quando la rappresentazione dei fatti è inattendibile e risulta finalizzata a indurre l’Amministrazione a concedere una sanatoria non dovuta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria è stato escluso perché il Comune aveva svolto verifiche plurime e aveva motivato il diniego sulla base della difformità tra la rappresentazione dell’opera e gli elementi oggettivi disponibili.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, grava sul richiedente l’onere di provare rigorosamente che l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge; la prova deve fondarsi su documentazione certa, univoca ed elementi oggettivi.
  • Le fatture e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o rese da terzi, ove non corroborate da ulteriori elementi oggettivamente verificabili, non sono sufficienti da sole a dimostrare la data di ultimazione dell’abuso edilizio.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando l’Amministrazione abbia svolto verifiche plurime e abbia respinto il condono per mancanza di prova certa dell’epoca di realizzazione dell’opera, anche a fronte di documentazione privata di segno contrario.
  • La domanda di condono è dolosamente infedele quando rappresenta in modo inattendibile un presupposto essenziale della sanatoria, quale la realizzazione dell’abuso entro il termine utile, in modo idoneo a indurre l’Amministrazione a concedere un beneficio non spettante.
  • Il rispetto del limite volumetrico astratto previsto per il condono non è sufficiente a superare la mancanza del requisito temporale di ultimazione dell’opera né l’inattendibilità della domanda di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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