Cassazione Penale, Sentenza n. 2453/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano il decreto di confisca volto alla misura di prevenzione patrimoniale che aveva colpito beni riferiti al proposto Roberto Perrone chiedendo l'esclusione di due particelle catastali intestate alle terze (Anna Scioccone e Rosa Perrone). Si sosteneva che i beni erano stati legittimamente acquisiti (una particella acquisita per successione ereditaria in capo a Rosa Perrone, con piscina costruita da terzi; l'altra acquistata da Anna Scioccone in epoca anteriore all'ipotetico coinvolgimento criminale), e che pertanto dovevano essere esclusi dalla confisca. Il motivo invocato in Cassazione era violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato in sede di legittimità è limitato a profili di violazione di legge o a casi di motivazione del tutto carente o priva dei requisiti minimi di comprensibilità. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva valutato i fatti e chiarito che la misura ablativa colpisce il complesso immobiliare, comprensivo di accessori e pertinenze, e che il provvedimento di confisca dava indicazioni anche in ordine alle particelle catastali. Inoltre le ricorrenti avevano partecipato alle fasi precedenti depositando una memoria tecnica e le loro argomentazioni erano state considerate; pertanto non sussisteva un vizio di motivazione o di diritto tale da consentire la cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di contribuzione (ammenda/contributo), come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011
L'art. 10 (richiamato) limita il sindacato in sede di legittimità nelle controversie sulle misure di prevenzione ai soli vizi di legge o alla motivazione totalmente carente; ripropone la disciplina che rende la cassazione ammissibile solo in presenza di tali vizi.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata nella ricostruzione storica della disciplina delle misure di prevenzione come fonte richiamata dal D.Lgs.; usata per spiegare i limiti del controllo di legittimità in materia di prevenzione.
Art. 125 c.p.p.
Richiamato nel contesto della necessità che il provvedimento abbia un giustificativo minimo: la mancanza radicale della motivazione può costituire causa di nullità del provvedimento stesso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale il ricorso in Cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione totalmente carente: non è possibile un ampio riesame di merito.
- La confisca di prevenzione può colpire il complesso immobiliare nella sua globalità (inclusi accessori, pertinenze e beni annessi) anche se i riferimenti catastali non isolano in modo perfetto ogni singolo elemento; l'individuazione può essere desunta dalla valutazione complessiva del provvedimento impugnato.
- Terzi che pretendono l'esclusione di beni dalla misura devono far valere tempestivamente e concretamente le proprie ragioni nel corso del procedimento di prevenzione (produrre evidenze tecniche, comparire e costituirsi): la mancata o insufficiente valorizzazione documentale nelle fasi di merito rende difficile il successo in sede di legittimità.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento di prevenzione per vizio di motivazione è necessario dimostrare una carenza grave: mancanza totale dei requisiti minimi di coerenza, chiarezza e collegamento logico-fattuale, non semplici divergenze di valutazione.
- Le spese e possibili somme a carico delle parti soccombenti possono essere disposte dalla Corte quando emergono profili di colpa o resistenza infondata, perciò si valuti il profilo economico del ricorso prima di impugnare senza solide basi probatorie.
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