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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10470/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia fiscale)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a una società una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRES, IRAP e imposta di registro relative agli anni 2003 e 2004, includendo anche somme collegate a omessi versamenti e a rate di condono. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, di avere diritto al regime di favore previsto per i soggetti aventi sede in un Comune colpito dagli eventi vulcanici e sismici verificatisi in Sicilia nel 2002, con riduzione al 50% degli importi dovuti e sospensione legale degli adempimenti tributari. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: (1) violazione di norme processuali e UE, per non avere la CTR considerato la decisione della Commissione europea del 14.8.2015 che ha ritenuto incompatibile con il diritto unionale, nella parte rilevante, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006, qualificandolo come aiuto di Stato; (2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o comunque insufficiente, perché la CTR avrebbe annullato la cartella senza verificare che un versamento del 22.10.2008 richiamato in causa riguardava l'IVA e non i tributi oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi se il beneficio fiscale invocato dalla società sia compatibile con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e, in particolare, con il regime de minimis oppure, se eccedente i relativi limiti, costituisca aiuto di Stato illegittimo. La Corte ha invece ritenuto sufficiente e comprensibile la motivazione della CTR quanto alla questione del versamento del 22.10.2008, osservando che il riferimento a tale pagamento era stato operato dalla CTP e non dal giudice d'appello, e che la ratio decidendi della CTR era comunque individuabile.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato; la validità della pretesa va valutata anche alla luce delle sospensioni e dei benefici fiscali invocati dal contribuente.

  • art. 39 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo di ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo di ricorso.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato quale parametro unionale in tema di aiuti di Stato.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato quale parametro unionale in tema di aiuti di Stato.

  • artt. 11 e 12 Regolamento CE n. 659/1999

    Richiamati come disciplina procedurale sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    Beneficio fiscale invocato dalla contribuente; la Corte afferma che occorre verificarne la compatibilità con il diritto UE e con la disciplina de minimis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per il primo motivo, relativo alla violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione/violazione del dovere di pronuncia.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa o insufficiente pronuncia.

Massime di principio

  • Quando il giudizio riguarda un beneficio fiscale potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione, anche alla luce di decisioni sopravvenute della Commissione europea, se rilevanti per la soluzione della controversia.
  • Un beneficio fiscale previsto per soggetti colpiti da eventi calamitosi può essere applicabile solo entro i limiti consentiti dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato e, ove superi la soglia de minimis, deve essere trattato come aiuto illegittimo.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di individuare la ratio decidendi complessiva; non sussiste nullità solo perché la decisione non affronta nel dettaglio ogni singolo documento richiamato, se il percorso argomentativo è comunque comprensibile.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione va valutato in concreto: la sentenza non è nulla se il riferimento fattuale contestato proviene dalla decisione di primo grado e non incide sulla chiara comprensione della ratio decidendi del giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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