Cassazione Penale, Ordinanza n. 10360/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito che ha riconosciuto la responsabilità per rapina e ha escluso sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello chiedendo, in sostanza, la revisione della qualificazione giuridica della condotta e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è una mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, prive di specificità perché non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo viene ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione non illogica e conforme ai criteri giurisprudenziali richiamati. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato contestato è la rapina, reato con pena minima ostativa al beneficio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il reato rientra tra quelli ostativi in ragione della pena minima prevista, come nel caso della rapina.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se il reato contestato presenta una pena minima ostativa al beneficio.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza delle censure e la loro genericità conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste.
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