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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46872/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per non aver ottemperato all'ordine di espulsione; il ricorso in Cassazione deduceva tre vizi principali: (1) vizio di notificazione e irregolare dichiarazione di assenza per aver eletto domicilio presso il difensore di ufficio in fase di identificazione, senza che sussistesse un rapporto professionale effettivo (violazione artt. 420-ter/420-quater cod. proc. pen. e giurisprudenza di legittimità); (2) carenza di motivazione sul dolo del reato contestato (elemento soggettivo); (3) vizio nella valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti (art. 99 cod. pen.), con mancata motivazione sul riconoscimento dell'aggravante della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata dalla polizia giudiziaria in fase di identificazione (1 agosto 2017), non prova di per sé la conoscenza del procedimento né che vi sia stato un rapporto professionale effettivo tra imputato e difensore. Mancando nella motivazione del giudice di merito la verifica di tale effettività e la prova che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano in diversa persona. Con l'annullamento del primo motivo sono state assorbite le altre censure.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter

    Norma sostanziale che punisce chi non ottempera all'ordine di espulsione; nel caso la condanna era basata su questa fattispecie ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizi procedurali relativi alla conoscenza del procedimento

  • codice di procedura penale, artt. 420-ter e 420-quater

    Disposizioni relative alla dichiarazione di assenza e alla necessità che la notificazione del processo sia effettiva; la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente senza verifica del rapporto effettivo

  • codice di procedura penale, art. 161

    Regola sulle modalità di notificazione degli atti; nel caso le notifiche erano state effettuate presso il difensore nominato in fase di identificazione, ma la mera formalità non prova la conoscenza

  • codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis

    Norma modificata dalla riforma del 2018 che limita l'efficacia dell'elezione di domicilio fatta davanti alla polizia giudiziaria senza l'assenso del difensore; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la riforma e la mancanza di ulteriori indagini nel caso concreto

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Regola sulla recidiva; la Corte ha osservato che l'applicazione della recidiva deve essere motivata e non automatica, e che eventuali valutazioni sulle circostanze attenuanti aggravanti devono risultare dalla motivazione

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza 28/11/2019 (Ismail Darwish Mhamed, Rv. 279420)

    Principio vincolante secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé idonea a dichiarare l'assenza: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata in occasione dell'identificazione, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e indagato.
  • Quando il reo è senza fissa dimora e le notifiche sono state eseguite presso il difensore nominato dalla polizia giudiziaria, il giudice deve cercare elementi aggiuntivi (contatti effettivi, comunicazioni, assenso del difensore) che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
  • Le carenze procedurali nella notifica e nella dichiarazione di assenza possono determinare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio per nuovo giudizio, con assorbimento delle altre censure se collegate.
  • Sulla responsabilità penale per mancata ottemperanza all'espulsione (art. 14 d.lgs. 286/1998) il giudice deve motivare specificamente l'elemento soggettivo (dolo) se dedotto dalla difesa come assente; motivazioni generiche possono essere ritenute insufficienti in Cassazione.
  • Il riconoscimento della recidiva o di circostanze aggravanti richiede motivazione espressa e non può essere applicato in modo automatico: il giudice deve bilanciare e spiegare la sussistenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti.

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