Cassazione Penale, Sentenza n. 9117/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gresta era stato sottoposto agli arresti domiciliari per il ruolo di legale rappresentante della G&G s.r.l. e indagato per associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione delle accise su ingenti quantitativi di gasolio (destinato all'autotrazione), emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Con il ricorso il difensore deduceva, in sostanza: carenza di gravità indiziaria e vizio di motivazione perché l'imputato sarebbe stato valutato solo per la sua posizione formale di amministratore (mera figura di prestanome) senza prove del dolo specifico; mancata prova della sua partecipazione al sodalizio e della consapevolezza delle finalità illecite; contestazione della sussistenza dell'aggravante per quantitativi superiori a 10.000 litri, sostenendo che si tratta di reato permanente e che le condotte sarebbero un unico fatto e non plurimi reati istantanei.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con l'ordinanza genetica, che si integrano. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria a carico del Gresta valorizzando: sue ammissioni parziali, dichiarazioni del coimputato Giuffrida, deposizioni dell'autista Chimenti (che identifica Gresta presente al deposito), dichiarazioni di Rosario Di Falco (che aveva rapporti diretti solo con Gresta) e precedenti penali e procedimenti pendenti per fatti analoghi. Tali elementi, secondo la Corte, rendono plausibile la consapevolezza e la partecipazione concreta di Gresta alla gestione illecita, ben oltre il ruolo formale di rappresentante. Quanto all'aggravante ex art. 40 D.Lgs. 504/1995, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale: il reato è permanente ma le plurime erogazioni a diversi destinatari consentono di computare il volume complessivo sottratto, superando la soglia di 10.000 litri. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; Gresta è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40
Il reato di sottrazione delle accise è di natura permanente; per l'aggravante il Tribunale ha computato il volume complessivo sottratto in relazione ai diversi destinatari, ritenendo superata la soglia di 10.000 litri.
Codice penale, art. 110
Riferito al concorso di persone, ma la Corte richiama che per imputare partecipazione occorrono indici di contributo materiale e soggettivo (dolo) e non il solo ruolo formale; nel caso sono stati ritenuti presenti tali indici.
Codice penale, art. 416
La fattispecie associativa richiede consapevolezza e volontà di partecipare all'associazione; la Corte ha ritenuto sussistere indizi sulla consapevolezza di Gresta.
Codice di procedura penale, art. 382, comma 2
Richiamato in relazione allo stato di flagranza del reato permanente: perdura fino al pagamento dell'accisa o alla perdita della disponibilità del bene.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 per profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Un ruolo formale di legale rappresentante non esclude responsabilità penale: se emergono elementi che indicano contributo materiale e consapevolezza delle attività illecite (ammissioni, dichiarazioni di coimputati, contatti commerciali diretti, precedenti analoghi, intercettazioni) il giudice può ritenere sussistente il dolo di concorso.
- La difesa che sostiene la qualità di 'prestanome' deve fornire elementi specifici a sostegno dell'assenza di consapevolezza e di contributo; argomentazioni generiche e non confrontate con la motivazione sono suscettibili di inammissibilità in sede di gravame.
- Per il reato relativo alle accise (D.Lgs. 504/1995) la natura permanente non impedisce di imputare pluralità di condotte: il computo delle quantità sottratte può essere effettuato sommando i prelievi destinati a diversi beneficiari per determinare la soglia aggravante.
- In fase cautelare la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su un quadro di elementi indiziari concordanti anche se non tutti gli aspetti sono provati in maniera definitiva; documenti, fatture, dichiarazioni di terzi e scambi contrattuali assumono rilievo probatorio significativo.
- Nelle impugnazioni è indispensabile confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato (e, se esistente, con l'ordinanza genetica); ricorsi generici o meramente assertivi rischiano l'inammissibilità e sanzioni per la parte ricorrente.
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