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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13224/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Una persona fisica aveva chiesto al tribunale l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; il tribunale aveva rigettato la domanda, la corte d'appello aveva rigettato il reclamo, e l'istante aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Dal testo emerge che il nodo centrale del ricorso era la possibilità di impugnare in cassazione il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata. La Corte ha ritenuto che, per effetto dell'art. 270, comma 5, c.c.i.i., si applichi, in quanto compatibile, l'art. 50 c.c.i.i., incluso il comma 4, secondo cui il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo non è ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata non sia impugnabile con ricorso per cassazione, perché la disciplina della liquidazione controllata rinvia, per quanto compatibile, all'art. 50 c.c.i.i., il cui comma 4 esclude espressamente il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 268 c.c.i.i.

    richiamato come base normativa della domanda originaria di apertura della liquidazione controllata

  • art. 270, comma 5, c.c.i.i.

    rinvia alle disposizioni del titolo III, sezioni II e III, e consente l'applicazione dell'art. 50 c.c.i.i. anche alla liquidazione controllata

  • art. 50 c.c.i.i.

    la disciplina del rigetto della domanda di apertura e del reclamo si applica, in quanto compatibile, anche alla liquidazione controllata

  • art. 50, comma 1, c.c.i.i.

    prevede che il tribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura, provvede con decreto motivato

  • art. 50, comma 2, c.c.i.i.

    consente il reclamo alla corte d'appello contro il decreto di rigetto del tribunale

  • art. 50, comma 4, c.c.i.i.

    "non è ricorribile per cassazione"

    esclude il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    indicato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • Corte cost. n. 121/2024

    richiamata per evidenziare la sostanziale equivalenza strutturale e funzionale tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, nonostante la minore dimensione della prima

Massime di principio

  • Quando la disciplina della liquidazione controllata rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla liquidazione giudiziale, si applica anche la regola che prevede l'inappellabilità in cassazione del decreto della corte d'appello che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura.
  • L'identità strutturale e funzionale tra due procedure concorsuali può giustificare l'estensione di una regola processuale di impugnazione dall'una all'altra, se il rinvio legislativo è formulato in termini di compatibilità e la norma richiamata è coerente con l'assetto della procedura minore.
  • Se la legge esclude espressamente il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello che definisce il reclamo, il ricorso proposto contro quel provvedimento deve essere dichiarato inammissibile.
  • In presenza di intimati non costituiti, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma, ove dovuta, la statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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