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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio agiva contro il direttore dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in uno stabile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati da vizi e difformità dell'opera. Il direttore dei lavori chiamava in causa l'appaltatore che aveva eseguito i lavori, chiedendo di essere tenuto indenne in caso di condanna, deducendo che eventuali vizi erano ormai coperti dai termini di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e richiamando anche un precedente giudizio arbitrale instaurato dall'appaltatore per il pagamento di lavori ulteriori, conclusosi con accoglimento della sua domanda e rigetto delle riconvenzionali del condominio. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accertato l'inadempimento del direttore dei lavori e condannato l'appaltatore a manlevarlo nella misura del 70%. In cassazione l'appaltatore deduceva: violazione del ne bis in idem e degli effetti del lodo arbitrale; violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c. per avere il giudice qualificato autonomamente la domanda e per avere ritenuto che il condominio avesse agito contro l'impresa; violazione degli artt. 1292 e 2055 c.c. per l'insussistenza di solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori; omesso esame di eccezioni preliminari e di merito, in particolare prescrizione e infondatezza delle pretese. Nel ricorso incidentale, il direttore dei lavori sosteneva che la Corte d'appello avesse omesso di valutare la mancata vigilanza sui lavori e contestava la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi dell'appaltatore perché, quando il danno del committente rientra nell'ambito dell'art. 1669 c.c. ed è conseguenza di concorsi causali imputabili sia all'appaltatore sia al direttore dei lavori, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., anche se i soggetti siano legati a contratti diversi. Ha inoltre escluso l'opponibilità al direttore dei lavori del lodo arbitrale intervenuto tra condominio e appaltatore, poiché il direttore era estraneo al contratto d'appalto e la clausola compromissoria non lo vincolava; il precedente giudicato o lodo non era invocabile nei rapporti di regresso tra condebitori. È stato rigettato anche il ricorso incidentale del direttore dei lavori, poiché le censure sulla motivazione erano formulate con un parametro non più applicabile ratione temporis e comunque non decisivo; inoltre la condanna alle spese era corretta perché conseguenza del rigetto del suo appello incidentale. Le spese tra i due ricorrenti sono state compensate, mentre entrambi sono stati condannati in solido a rifondere le spese al condominio; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    richiamato dal ricorrente per eccepire la decadenza/prescrizione delle azioni relative ai vizi dell'opera, ma non decisivo rispetto alla ratio della decisione

  • art. 1668 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per i vizi dell'appalto, senza accoglimento della censura

  • art. 1669 c.c.

    norma ritenuta applicabile ai danni da gravi difetti dell'opera; il danno del committente può derivare dal concorso di inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori

  • art. 2055 c.c.

    fondamento della responsabilità solidale tra autori del medesimo evento dannoso, anche se legati da contratti diversi

  • art. 1292 c.c.

    invocato per negare la solidarietà, ma ritenuto non idoneo a escluderla nel caso di concorso causale

  • artt. 99 c.p.c., 100 c.p.c., 101 c.p.c.

    le doglianze sulla qualificazione della domanda e sul contraddittorio sono state disattese perché non scalfivano l'accertamento della responsabilità solidale e dell'azione di regresso

  • artt. 88 c.p.c., 100 c.p.c., 101 c.p.c.

    richiamati per contestare la qualificazione della domanda del condominio, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo incidentale fondato su omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione è stato respinto anche perché il parametro richiamato non era più applicabile ratione temporis

  • art. 1306 c.c.

    ritenuto applicabile solo nei rapporti tra creditore e coobbligato solidale, non nei rapporti di regresso tra condebitori

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese è stata confermata come conseguenza della soccombenza dell'appellante incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Quando il danno da gravi difetti dell'opera deriva dal concorso efficiente delle condotte di appaltatore e direttore dei lavori, ciascuno risponde solidalmente verso il danneggiato ai sensi dell'art. 2055 c.c., anche se le rispettive responsabilità nascono da rapporti contrattuali distinti.
  • La solidarietà passiva non viene esclusa dalla diversità dei contratti o dalla distinta natura degli obblighi violati, se le condotte dei diversi soggetti concorrono causalmente a produrre l'unico evento dannoso.
  • Un lodo arbitrale intervenuto tra alcuni soggetti non è opponibile a un terzo estraneo alla convenzione arbitrale; la clausola compromissoria e il relativo giudicato arbitrale non si estendono a chi non vi abbia aderito.
  • Il regime dell'art. 1306 c.c. opera nei rapporti tra creditore e condebitore solidale, ma non consente al condebitore convenuto in regresso di opporre un giudicato formatosi in un diverso rapporto nei confronti di altro coobbligato.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura di vizio motivazionale formulata con un parametro non più vigente è inammissibile/infondabile se riferita a sentenze soggette al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, la spesa segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAppaltoSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoLitisconsorzio necessario

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