Cassazione Penale, Sentenza n. 13417/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carchidi era stato condannato in primo e secondo grado per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Remigio Magnelli per un articolo pubblicato sul blog "www.iacchitè.com" che gli attribuiva condotte illecite (favoritismi e manipolazione di concorsi interni). Ha proposto ricorso per cassazione sollevando due gruppi di censure: (1) nullità processuali del decreto di citazione diretta e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per mancato avviso che l'imputato sarebbe stato giudicato in assenza (sostituzione della contumacia con l'istituto dell'assenza) e vizi nella notifica; (2) insufficiente prova della falsità del fatto ascritto e della paternità dell'articolo, nonché difesa fondata sul diritto di cronaca/critica (onere di provare la verità della notizia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondati o inammissibili i rilievi: l'avviso di udienza preliminare non era stato emesso perché il PM aveva emesso citazione diretta; il decreto di citazione conteneva l'avvertimento previsto circa il giudizio in assenza; la notifica mediante servizio postale e poi mediante consegna al difensore di fiducia si è considerata regolare e, comunque, eventuali nullità non erano state tempestivamente eccepite dal difensore (decadenza). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità delle censure e ricordato il principio secondo cui, in materia di diffamazione a mezzo stampa, chi invoca il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia; le questioni di merito sollevate erano inammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata all'avviso di essere giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che il decreto di citazione conteneva l'avvertimento richiesto, escludendo la nullità.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Parte del complesso normativo sull'assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti formali nel decreto impugnato.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle eccezioni sulla contumacia/assenza; la Cassazione ha escluso la nullità per carenza di avviso.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La notificazione al difensore di fiducia è conforme alla norma; eventuali vizi di notifica deducibili sono soggetti a decadenza se non contestati tempestivamente dall'imputato o dal difensore.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000,00.
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi, Rv. 271771)
Giurisprudenza richiamata in tema di effetti della notificazione al difensore e del regime delle nullità: la notificazione al difensore è valida e le relative eccezioni possono essere soggette a decadenza.
Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013 (Allam, Rv. 255434)
Principio consolidato citato: in materia di diffamazione a mezzo stampa chi invoca il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia; la verità è condizione anche per l'esercizio del diritto di critica quando questa si fonda su un fatto determinato.
Massime di principio
- In tema di notifiche, la consegna al difensore di fiducia è valida ai sensi dell'art. 157 c.p.p.; eventuali vizi devono essere eccepiti tempestivamente altrimenti si perde il diritto di farli valere (decadenza).
- La trasformazione dell'istituto della contumacia in quello dell'assenza richiede che gli avvisi prescritti siano rispettati; tuttavia, se il decreto di citazione contiene l'avvertimento previsto, la doglianza di nullità è infondata.
- In casi di diffamazione a mezzo stampa il ricorrente che invoca diritto di cronaca o critica ha l'onere probatorio della verità dei fatti riportati; la mera affermazione di esercizio del diritto di critica senza prova della verità è insufficiente.
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare questioni di fatto o a valutare nuovamente la prova se non quando emerga un vizio di diritto o violazione delle norme processuali; censure di merito generiche sono inammissibili.
- La mancata impugnazione tempestiva in udienza di possibili nullità processuali comporta la perdita dell'eccezione nei gradi successivi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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