Cassazione Penale, Sentenza n. 5738/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali e chiede la rimessione in termini. 1) Vizio di motivazione e manifesta illogicità: la sentenza avrebbe errato nel qualificare l'evento come "scarico" di acque reflue industriali ex art. 137 D.Lgs. 152/2006, laddove il fatto sarebbe stato un riversamento occasionale dovuto a forza maggiore (piogge intense) e/o all'impossibilità di raggiungere i terreni autorizzati con il carro botte; in tale contesto mancherebbe il dolo. 2) Violazione di legge e carenza probatoria: lo sversamento sarebbe stato non prevedibile o al massimo colposo, non configurando obbligo di autorizzazione; manca inoltre prova di uno scarico stabile (sistema di collettamento) e la descrizione/analisi della sostanza sversata (assenza di prelievi e analisi). Inoltre il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per un presunto mancato tempestivo deposito informatico della sentenza (SICP), che avrebbe ritardato la comunicazione al difensore.
La decisione
La Corte ha accolto la rimessione in termini, rilevando che l'errata informazione della cancelleria può integrare fatto costituente forza maggiore ma grava sull'istante l'onere di provarlo mediante attestazione di cancelleria o altro atto certo. Sostanzialmente sul merito la Corte ha ritenuto fondata la censura in ordine alla carenza di spiegazione circa le modalità dello sversamento: richiamando la giurisprudenza, ha precisato che ai fini della configurazione del reato di inquinamento idrico (artt. 124 e 137 D.Lgs. 152/2006) lo "scarico" consiste in qualsiasi immissione di acque reflue tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo produttivo al corpo ricettore; in assenza di tale nesso funzionale si applica invece la disciplina sui rifiuti. Poiché il tribunale di primo grado non ha illustrato le modalità concrete e non ha accertato la presenza di un sistema stabile di collettamento, la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione. Non è stata pronunciata alcuna assoluzione né dichiarata prescrizione; la pronuncia ha disposto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 137
La norma incrimina lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali; la Corte interpreta che lo "scarico" richiede immissione tramite un sistema stabile di collettamento collegato al corpo ricettore
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 124
Richiamata insieme all'art. 137 per definire la fattispecie di inquinamento idrico; la Corte sottolinea la distinzione fra scarico (acque) e ipotesi in cui manchi il nesso funzionale, soggette alla disciplina sui rifiuti
Codice di procedura penale, art. 175
Norma richiamata per la rimessione in termini dell'impugnazione: la Corte ammette la rimessione quando l'errata informazione della cancelleria integra fatto costituente forza maggiore, purché provato dall'istante
Massime di principio
- Per configurare lo "scarico" di acque reflue ai fini degli artt. 124 e 137 D.Lgs. 152/2006 è necessario dimostrare l'esistenza di un "sistema stabile di collettamento" che colleghi funzionalmente il ciclo produttivo al corpo ricettore; l'assenza di tale nesso può far ricadere la fattispecie nella disciplina dei rifiuti
- La qualificazione del fatto (scarico vs abbandono/smaltimento di rifiuti) dipende in modo cruciale dalle modalità materiali dello sversamento: occorre ricostruire e documentare condotte, tubazioni, continuità del flusso o, al contrario, l'occasionalità/assenza di un sistema di collettamento
- In ipotesi di contestazione per inquinamento idrico, la mancanza di descrizione dettagliata e di accertamenti (prelievi e analisi) indebolisce la tesi accusatoria e può rendere insufficiente la motivazione della condanna
- La rimessione in termini per impugnazione può essere ammessa se l'errata informazione della cancelleria ha impedito la tempestiva impugnazione, ma il ricorrente deve provare rigorosamente tale circostanza mediante attestazione di cancelleria o altri atti certi
- In casi simili è strategico per la difesa far emergere elementi tecnici (perizie, planimetrie, fotografie, attestazioni sull'esistenza o meno di condotte/sistemi di collettamento, condizioni meteorologiche) e documentare ogni circostanza che possa qualificare l'evento come occasionale o dovuto a forza maggiore
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