Cassazione Penale, Ordinanza n. 23084/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per il delitto di calunnia. I ricorsi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza del dolo, la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; per uno dei ricorrenti era inoltre censurato il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ritiene tali motivi inammissibili perché, in parte, riproduttivi di doglianze già valutate dai giudici di merito e diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, genericamente formulati e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Indica il reato oggetto della condanna impugnata, ossia la calunnia, senza che la Corte entri nel merito della sua configurazione.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la censura non evidenzi specifici vizi della motivazione.
- Le doglianze formulate in modo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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