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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 946/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.7.2024.

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 946/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 946/2024, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante il decorso del termine, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, della sua notificazione ai fini dell'esecuzione e della perdurante inerzia dell'Amministrazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto mediante l'ordine di esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione entro il termine fissato.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto delle somme o delle utilità eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte da quanto ancora dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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