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Sentenza

Sentenza n. 1990/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 29 aprile 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 29 aprile 2026 e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’INPS all’ostensione dei documenti indicati nell’istanza. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha dichiarato di aver depositato la documentazione richiesta, ad eccezione dei cedolini anteriori al novembre 2011 e dell’ECOCERT, che ha affermato di non avere nella propria disponibilità. La ricorrente non ha depositato ulteriori atti né è comparsa alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché non risultavano elementi sufficienti per ritenere pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente; ha tuttavia desunto dalle produzioni dell’INPS e dal successivo comportamento processuale della ricorrente il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, che aveva dato riscontro all’istanza solo dopo la proposizione del ricorso, e liquidate in 500 euro, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato; nella liquidazione è stato considerato il riscontro documentale, benché tardivo, e l’attività difensiva effettivamente svolta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;

    La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalle produzioni dell’amministrazione e dal comportamento processuale della ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che risulti pienamente realizzato, anche in via amministrativa, l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso; se tale piena soddisfazione non è accertabile, ma il successivo assetto degli interessi e la condotta processuale del ricorrente dimostrano che non permane interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’amministrazione fornisce riscontro all’istanza di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico anche se il ricorso è dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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