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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19151/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice nei confronti dell'associazione presso cui prestava attività presso un asilo, per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti spettanze economiche. I giudici di merito avevano accertato la subordinazione e condannato le resistenti al pagamento di differenze retributive e TFR, ma avevano escluso l'indennità sostitutiva del preavviso per difetto di prova del dedotto licenziamento orale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2118 c.c. e 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'indennità di preavviso a fronte di un recesso immediato del datore di lavoro; 2) erroneità del criterio di calcolo delle differenze retributive, sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente "lordizzato" quanto percepito in nero; 3) erronea liquidazione delle spese di lite, perché non ripartite per fasi e inferiori ai parametri del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale si era comunque pronunciata sulla domanda di indennità sostitutiva del preavviso, escludendola in fatto per genericità delle allegazioni e mancanza di prova del licenziamento orale; tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito: la Corte d'appello aveva motivato sulla liquidazione del CTU e sul fatto che la somma riconosciuta corrispondesse a quanto domandato, nel rispetto del principio della domanda. Ha respinto anche il terzo motivo perché la doglianza sulle spese non indicava specificamente le voci tariffarie asseritamente violate e non rispettava l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per il rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento individuale non preceduto da preavviso lavorato, ma nel caso concreto la domanda è stata rigettata per difetto di prova e di allegazioni specifiche sul recesso orale.

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che nel ricorso per cassazione siano riportati con precisione i relativi termini, gli atti e i verbali in cui sono stati formulati; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque non accoglibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte evidenzia che sotto la formale deduzione di violazione di legge non è consentita una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la doglianza processuale deve essere specifica e autosufficiente; l'omessa pronuncia non è rilevabile d'ufficio in mancanza di puntuale indicazione degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il controllo di legittimità è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e al minimo costituzionale della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    impone l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con indicazione puntuale degli atti, dei documenti e delle circostanze rilevanti; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; solo la sua mancanza, apparenza o radicale incoerenza integra vizio denunciabile come nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione determinano nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato dalla ricorrente sulle spese, ma la censura è stata ritenuta generica perché non indicava le specifiche voci tariffarie asseritamente violate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con trascrizione o precisa localizzazione negli atti processuali; in difetto, il motivo non può essere accolto.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso spetta in caso di licenziamento individuale senza preavviso lavorato, ma la relativa domanda deve essere specificamente allegata e provata; una valutazione di genericità delle deduzioni o di mancanza di prova è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • Sotto il paravento della violazione di legge o del vizio motivazionale non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo specifico le voci tariffarie e i parametri asseritamente violati; una contestazione generica è inammissibile o comunque infondata.
  • Il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato al minimo costituzionale: solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria consentono la cassazione per vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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