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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36800/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che confermava la condanna per furto (consumo di un succo di frutta sottratto dagli espositori dell'Eurospin). L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione: 1) illegittima riqualificazione dell'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 628 c.p. nella fattispecie di furto aggravato (art. 625 n.7 c.p.); 2) erroneo accertamento della responsabilità e, in particolare, della sussistenza dell'aggravante collegata all'esposizione a pubblica fede, considerata incompatibile con la presenza di un sistema di vigilanza continuo e costante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la riqualificazione non ha alterato la dimensione storico-fattuale del fatto e non ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato. Il secondo motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato in termini astratti, perché la presenza di un sistema di sorveglianza può escludere l'aggravante se garantisce controllo continuo e costante. Tuttavia, applicando il sopravvenuto regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n.150/2022, la Corte ha constatato che il reato è divenuto procedibile a querela di parte e che, nel fascicolo processuale, la querela è assente. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma richiamata come riferimento normativo dell'originaria imputazione; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione successiva non abbia modificato gli elementi essenziali del fatto originario

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Norma invocata per la configurazione del 'furto aggravato' (per esposizione a pubblica fede). La Corte ha valutato la sussistenza dell'aggravante alla luce della effettiva operatività di un sistema di sorveglianza

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Modifica del regime di procedibilità: il reato in questione è divenuto procedibile a querela di parte; l'assenza della querela nel fascicolo impedisce la prosecuzione dell'azione penale

  • Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli)

    Giurisprudenza richiamata nel senso che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non implica violazione delle garanzie difensive quando l'imputato sia stato concretamente messo nella condizione di difendersi sull'oggetto dell'imputazione

  • Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014 (dep. 2015)

    Giurisprudenza che afferma come la presenza di un sistema di sorveglianza sia idonea ad escludere l'aggravante per esposizione a pubblica fede purché tale sistema assicuri controllo continuativo e costante

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'imputazione è lecita quando non cambia la dimensione storico-fattuale del fatto e non arreca pregiudizio concreto alla difesa: valutare sempre se l'imputato ha potuto esercitare pienamente i propri diritti di difesa sul nuovo oggetto dell'accusa
  • Prima di sostenere l'aggravante 'per esposizione a pubblica fede', verificare documentalmente e fattualmente se il sistema di vigilanza era effettivamente continuo e costante: la mera esistenza di personale o telecamere non è di per sé sufficiente
  • Dopo modifiche legislative sulla procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022), accertare tempestivamente se il reato è procedibile d'ufficio o a querela: l'assenza della querela quando la legge la richiede determina l'improcedibilità dell'azione penale
  • Se il personale di sorveglianza non ha impedito l'illecito ma ha consentito immediato e contestuale accertamento, valutare se ciò osti comunque all'esclusione dell'aggravante solo alla luce della continuità effettiva del controllo
  • In impugnazioni per vizio di motivazione è necessario distinguere tra errori formali e censure che producono effettivo pregiudizio difensivo: solo quest'ultimo giustifica la cassazione per vizio di motivazione

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