Cassazione Penale, Sentenza n. 32812/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due motivi. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 473 c.p., sostenendo che non sarebbe stata valutata l'assenza di offensivita' del fatto (argomentando che si sarebbe trattato, secondo la difesa, di 'falsi grossolani' non idonei a trarre in inganno il consumatore). Secondo: vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo, poiche' la ricorrente avrebbe avuto un ruolo marginale (solo stiratura/confezionamento) e quindi non sarebbe stata consapevole della contraffazione.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo intrinsecamente generico e privo di indicazione di elementi che dimostrassero l'assenza di offensivita' o la qualita' di 'falso grossolano'. Il secondo motivo e' stato giudicato una valutazione di merito (sulla consapevolezza della ricorrente) non manifestamente illogica e dunque non sindacabile in sede di legittimita'. Conseguentemente il ricorso e' respinto; la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per ciascuna parte civile, liquidate in euro 3.300,00 oltre accessori di legge. In precedenza la Corte d'appello aveva parzialmente riformato il primo grado riducendo le pene (a mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa) ma aveva confermato la responsabilita' per il delitto di contraffazione ex art. 473 c.p.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento
La norma tutela la fede pubblica riferita ai marchi: per integrare il reato occorre una contraffazione o alterazione idonea a creare confondibilita' con il marchio genuino, indipendentemente dal tipo di prodotto su cui il marchio e' apposto
art. 474 cod. pen.
Richiamato come norma concorrente che tutela i segni distintivi e i diritti di proprieta' industriale in relazione alla contraffazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimita' non puo' sostituirsi alla valutazione di merito salvo macroscopici vizi di illogicita' o contraddittorieta'
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilita' di infliggere ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile; applicata per condannare la ricorrente alla Cassa delle ammende e alle spese
art. 125, comma 3; art. 192, comma 1; art. 533 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate con riguardo ai rimedi, alla formulazione dei motivi e alle modalita' di deposito di memorie e conclusioni: utilizzate per definire l'ambito di valutazione delle questioni dedotte in ricorso
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che disciplina termini e modalita' di deposito di requisitorie, memorie e conclusioni in Cassazione; citata in relazione agli atti presentati dal Procuratore generale e dagli avvocati delle parti civili
Massime di principio
- Per il reato di contraffazione (art. 473 c.p.) e' necessario dimostrare la contraffazione o alterazione nella misura in cui possa creare confondibilita' nel consumatore: la semplice affermazione che si tratti di un 'falso grossolano' non e' sufficiente se non accompagnata da elementi concreti che mostrino l'assenza di offensivita'
- Le questioni relative al dolo o alla consapevolezza dell'imputato sono, di norma, valutazioni di merito: la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione dei giudici di merito e' manifestamente illogica, contraddittoria o priva di qualsiasi fondamento evidente
- Un ricorso generico che non indica specifici elementi di prova o punti di fatto non valutati dai giudici di merito e' soggetto a dichiarazione di inammissibilita' e può comportare la condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In sede di legittimita' il controllo e' limitato all'adeguatezza e coerenza della motivazione fornita dal giudice di merito; non e' consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove
- Se si intende contestare l'offensivita' o l'idoneita' a ingannare del bene contraffatto, il ricorso deve indicare e documentare elementi obiettivi (perizia, convivenza di segni distintivi, percezione del consumatore, ecc.) che giustifichino la diversa conclusione
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