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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21927/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

L’impresa appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di lavori di ristrutturazione eseguiti su un appartamento di proprietà della committente. Quest’ultima aveva proposto opposizione, contestando l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto prodotto in fase monitoria e negando che il contratto fosse validamente provato. Il tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non dimostrato il perfezionamento dell’appalto. In appello, invece, la corte territoriale aveva accolto parzialmente la domanda dell’appaltatore, riconoscendo un credito inferiore a quello ingiunto, sulla base di una precedente ammissione della committente circa l’esistenza di un appalto verbale a prezzo forfettario, nonché degli stati di avanzamento lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e di una transazione stipulata da un terzo poi ratificata dalla committente. Con il ricorso per cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 214 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse illegittimamente valorizzato un documento disconosciuto e non verificato, oltre a una transazione sottoscritta da soggetto privo di poteri e ad altre prove documentali predisposte unilateralmente; 2) violazione dell’art. 229 c.p.c., assumendo che la sua difesa non contenesse confessione giudiziale, non essendo gli atti sottoscritti personalmente, e che i documenti posti a fondamento della decisione fossero stati tutti disconosciuti; 3) violazione degli artt. 2729, 1657, 2697 c.c. e 116 c.p.c., perché la quantificazione del prezzo sarebbe avvenuta mediante presunzioni non gravi, precise e concordanti e senza applicare usi e tariffe.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello non avesse fondato la prova del contratto sul documento scritto disconosciuto, ma sull’ammissione della stessa committente, contenuta nella comparsa di costituzione, circa l’affidamento verbale dei lavori a un prezzo determinato; tale ammissione integra non contestazione e vincola il giudice, senza necessità di confessione sottoscritta personalmente. Ha inoltre ritenuto che gli stati di avanzamento lavori e la transazione avessero ulteriore valore probatorio e che la ratifica della transazione da parte della committente potesse desumersi da facta concludentia, in particolare dall’utilizzo dei versamenti eseguiti dal terzo a deconto del credito residuo. Quanto alla quantificazione del corrispettivo, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 2729 c.c. perché il giudice di merito aveva utilizzato documenti recanti l’importo del compenso, non presunzioni; ha escluso anche la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che tale norma riguarda la ripartizione dell’onere della prova e non la valutazione delle risultanze istruttorie; infine ha richiamato il carattere sussidiario dell’art. 1657 c.c., non applicabile quando le parti abbiano già concordato il prezzo o i criteri per determinarlo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata esclude che il documento possa essere utilizzato come prova del rapporto se non sia stata effettuata verificazione; nel caso concreto, però, il documento disconosciuto non è stato posto a base della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    È invocabile solo quando il giudice abbia errato nel riparto dell’onere della prova; non serve a contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 229 c.p.c.

    La confessione giudiziale richiede una dichiarazione della parte, ma nel caso concreto la decisione non si è fondata su confessione, bensì su non contestazione e altri elementi di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alle difese e al disconoscimento dei documenti prodotti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza, ma nel caso concreto la corte d’appello ha utilizzato documenti che indicavano direttamente il corrispettivo, non presunzioni.

  • art. 1657 c.c.

    Ha carattere sussidiario e si applica solo se le parti non abbiano determinato il prezzo dell’appalto né i criteri per determinarlo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente perché mirava al merito della valutazione istruttoria.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione invocata per le censure di violazione di legge e di nullità processuale.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per le violazioni di legge dedotte nei motivi.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per i denunciati vizi processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.

    Formula utilizzata per incardinare le doglianze in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La non contestazione di un fatto specificamente allegato dalla controparte vincola il giudice, che deve considerarlo provato senza procedere a ulteriore controllo istruttorio, salvo che il fatto sia comunque controverso per una diversa e specifica contestazione.
  • La confessione giudiziale non è necessaria quando la prova del fatto derivi da un’ammissione difensiva della parte; inoltre, per i fatti non contestati, non è decisivo che l’atto difensivo non sia stato sottoscritto personalmente dalla parte.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata impedisce di valorizzarla come prova del rapporto se il documento non sia verificato, ma non travolge gli altri elementi probatori autonomamente considerati dal giudice di merito.
  • La ratifica di un atto compiuto da chi era privo di poteri rappresentativi può risultare anche da comportamenti concludenti, compreso l’utilizzo degli effetti economici dell’atto, quando il rapporto non richieda una forma scritta ad substantiam.
  • L’art. 1657 c.c. sulla determinazione del prezzo dell’appalto opera in via sussidiaria: non si applica se le parti hanno già pattuito un prezzo determinato o criteri idonei a determinarlo.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere dedotta per censurare il modo in cui il giudice ha valutato le prove o ha ricostruito i fatti, ma solo quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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