Sentenza n. 1230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 03938/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per prelievo supplementare sulle quote latte relativo alla campagna 2001/2002
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'intimazione di pagamento. Sono stati dedotti: l'erroneità del riconoscimento dell'effetto interruttivo della prescrizione alla richiesta di rateizzazione, successivamente asseritamente ritirata; l'intervenuta prescrizione del credito principale e degli interessi; l'illegittimità della pretesa per contrasto con il diritto dell'Unione europea; l'inattendibilità complessiva del sistema di accertamento del prelievo e dei dati utilizzati dall'amministrazione. La vicenda riguardava un prelievo già accertato, oggetto di precedente ricorso giurisdizionale dichiarato perento, seguito da intimazione di pagamento, richiesta e contratto di rateizzazione, decadenza dal beneficio della rateizzazione e nuova intimazione di pagamento.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la richiesta di rateizzazione costituisca riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; il successivo asserito ritiro non era documentato e comunque non avrebbe eliminato l'effetto interruttivo in assenza di deduzioni puntuali sull'invalidità dell'atto. La prescrizione era stata inoltre interrotta con effetti permanenti dalla costituzione di AGEA nel precedente giudizio, fino al decreto di perenzione, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. Il nuovo termine era stato poi interrotto dall'intimazione di pagamento, dalla richiesta di rateizzazione, dagli atti relativi al mancato pagamento e dalla decadenza dal beneficio. È stato escluso sia il decorso del termine decennale applicabile alla sorte capitale sia quello quinquennale applicabile agli interessi. Le censure fondate sul contrasto con il diritto unionale sono state ritenute non esaminabili, perché riferite al merito dell'atto impositivo originario e non a vizi propri dell'intimazione, impugnabile nell'ambito della procedura di riscossione soltanto per vizi propri. Il contrasto dell'atto amministrativo con il diritto europeo determina, in via generale, annullabilità e non nullità; la nullità ricorre solo quando sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere, ipotesi non ravvisata nel caso concreto. Infine, le contestazioni generali sull'inattendibilità del sistema quote latte non erano sufficienti a invertire l'onere della prova: occorrevano allegazioni ed evidenze specifiche riferite al singolo produttore. La società è stata condannata a rifondere alle amministrazioni, in solido, 4.000 euro oltre accessori per spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 2944 c.c.
La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione; il successivo ritiro non elimina tale effetto in assenza di deduzioni puntuali sull'invalidità dell'atto.
art. 2945, comma 2, c.c.
La costituzione in giudizio del creditore interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla definizione del giudizio, individuata nel caso concreto nel decreto di perenzione.
art. 8-quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
La riscossione coattiva dei prelievi quote latte avviene mediante la procedura di riscossione a ruolo; l'intimazione successiva all'accertamento non costituisce un nuovo atto impositivo.
art. 17, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato quale disposizione applicabile alla riscossione coattiva degli importi dovuti per prelievo supplementare latte.
art. 18 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato quale disposizione applicabile alla riscossione coattiva degli importi dovuti per prelievo supplementare latte.
art. 133 c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma ciò non esclude l'applicazione delle regole e delle preclusioni proprie della procedura esecutiva di riscossione mediante ruolo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni, richiamate dal Collegio per principi ritenuti consolidati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione di un debito costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; il successivo ritiro della richiesta non elimina l'effetto interruttivo se non sono dedotti e provati specifici vizi di invalidità dell'atto.
- La costituzione del creditore nel giudizio promosso contro l'atto impositivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla definizione del giudizio; dopo tale momento il termine ricomincia a decorrere, salvo ulteriori atti interruttivi.
- L'intimazione di pagamento emessa nella fase di riscossione di un debito già accertato è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non consente di rimettere in discussione la fondatezza sostanziale dell'atto impositivo presupposto, anche quando la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina normalmente un vizio di annullabilità, non di nullità; la nullità può configurarsi quando sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma interna attributiva del potere, non quando siano contestati i criteri sostanziali di esercizio del potere.
- Le contestazioni generali sull'inattendibilità di un sistema amministrativo di accertamento non sono sufficienti a invertire l'onere della prova né a ottenere l'annullamento dell'imputazione individuale: il soggetto interessato deve allegare e dimostrare specifiche anomalie riferibili alla propria posizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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