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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'INPS per contributi dovuti alla gestione separata in relazione a redditi prodotti nell'anno 2011. L'interessata non ha proposto opposizione entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, successivamente, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo deducendo la prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'avviso. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, ha respinto l'opposizione ritenendo precluso l'esame del merito della pretesa creditoria per mancata tempestiva opposizione all'avviso di addebito. In cassazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335 del 1995, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare precluso l'esame della prescrizione in assenza di opposizione tempestiva all'avviso di addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in materia di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, l'opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, e il relativo accertamento, concernendo la proponibilità della domanda, può essere compiuto d'ufficio anche mediante elementi acquisiti aliunde. Applicando tale principio, ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso l'esame del credito per tardività dell'opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    fissa il termine perentorio di 40 giorni per proporre opposizione avverso l'avviso/cartella; la sua tempestività deve essere provata dall'opponente

  • art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335 del 1995

    invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    consentono al giudice del lavoro l'acquisizione officiosa di elementi utili all'accertamento della proponibilità della domanda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In materia di opposizione a cartella o avviso di addebito per contributi previdenziali, chi propone l'opposizione deve dimostrare la tempestività dell'azione rispetto al termine perentorio previsto dalla legge.
  • L'accertamento della tempestività dell'opposizione attiene alla proponibilità della domanda e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, con possibilità di acquisire elementi istruttori anche aliunde.
  • La deduzione di un vizio sostanziale del credito, come la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto, non può essere utilmente esaminata se manca la rituale e tempestiva impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, trova applicazione la disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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