Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007, emesso per ritenuta errata qualificazione come non imponibili di alcune operazioni eseguite dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che le prestazioni fossero state rese su richiesta del Ministero della Difesa per conto della N.A.T.O. e quindi rientrassero nel regime di non imponibilità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 7 e 72, comma 3, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che le prestazioni erano state eseguite su un immobile ubicato fuori dal territorio nazionale, in uno Stato non aderente al Trattato Atlantico del Nord, sicché mancava il presupposto della territorialità necessario per la non imponibilità IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha interpretato restrittivamente la disciplina della non imponibilità IVA prevista dall'art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972, alla luce della normativa unionale e del protocollo NATO sui quartieri generali militari, affermando che il beneficio opera solo per prestazioni rese nei confronti di comandi militari o quartieri generali interalleati e funzionali allo sforzo comune di difesa, purché ricorrano anche i presupposti oggettivi e territoriali previsti dalla disciplina. Nel caso concreto, poiché le opere erano state eseguite presso una base militare ubicata in Kosovo, territorio di uno Stato non aderente al Trattato NATO, la non assoggettabilità ad IVA non poteva essere riconosciuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
indicato come norma che consente la denuncia di violazione di legge
art. 7 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
artt. 7 e 72, comma 3, n. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato come norma in tema di territorialità IVA, la cui errata applicazione è stata denunciata
art. 72, comma 3, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 72, comma 3, n. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
interpretato in senso restrittivo, come disposizione di non imponibilità applicabile solo alle prestazioni rese a comandi militari, quartieri generali interalleati e organismi sussidiari installati in esecuzione del Trattato NATO, nell'esercizio delle funzioni istituzionali
art. 66, comma 21, D.L. 30 agosto 1993, n. 93
art. 66, comma 21, del D.L. 30 agosto 1993 n. 93
richiamato quale specificazione legislativa delle operazioni agevolate, a conferma del criterio dell'indispensabilità/strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali
L. 29 ottobre 1993, n. 427
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427
richiamata solo come legge di conversione del decreto-legge citato
art. 151, paragrafo 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE
art. 151, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva emanata dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
norma unionale interpretata nel senso che esenta le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri NATO e destinate alle forze armate degli altri Stati contraenti per lo sforzo comune di difesa
Protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del Trattato dell'Atlantico del Nord
indicato come fondamento internazionale dell'esenzione, limitata ad attività volte ad agevolare stabilimento, costruzione, manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato contraente NATO
Trattato dell'Atlantico del Nord
richiamato quale contesto convenzionale che delimita soggettivamente e territorialmente il regime di esenzione
Massime di principio
- La disciplina della non imponibilità IVA prevista per le prestazioni rese a favore di comandi militari o quartieri generali NATO va interpretata restrittivamente, trattandosi di una deroga al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi a titolo oneroso.
- Per beneficiare dell'esenzione occorre la concorrente presenza di un presupposto soggettivo, relativo alla qualità del destinatario, e di un presupposto oggettivo, relativo alla finalità delle prestazioni, che devono essere funzionali allo sforzo comune di difesa o alle funzioni istituzionali previste dalla normativa.
- Il regime agevolativo non può essere esteso a prestazioni eseguite su immobili o basi ubicate in territorio di Stati non aderenti al Trattato NATO quando difetti il requisito territoriale richiesto dalla disciplina.
- L'interpretazione della norma interna deve essere coerente con la fonte unionale e con il protocollo internazionale di riferimento, che limitano l'esenzione alle operazioni strettamente correlate e strumentali agli obiettivi istituzionali tutelati.
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