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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21865/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore nei confronti di una società. Nel corso del procedimento la società debitrice aveva presentato istanza ex art. 44 CCII per ottenere i termini per accedere a uno strumento di regolazione della crisi, in particolare un concordato preventivo con riserva. Il Tribunale di Milano aveva declinato la competenza ritenendo che il centro degli interessi principali della società non coincidesse con la sede legale milanese ma con Carate Brianza, sulla base di vari elementi fattuali. Il Tribunale di Monza, investito della questione, aveva invece ritenuto che la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale posta dall'art. 27, comma 3, lett. c), CCII fosse assoluta e quindi non superabile con prova contraria, sollevando regolamento d'ufficio di competenza. Il ricorso chiedeva quindi di risolvere il conflitto negativo di competenza e stabilire se la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale fosse assoluta o relativa, con conseguente individuazione del tribunale competente per le domande di apertura della procedura concorsuale e di accesso allo strumento di regolazione della crisi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento d'ufficio e ha affermato la competenza del Tribunale di Monza. Ha interpretato l'art. 27, comma 3, lett. c), CCII nel senso che la presunzione di coincidenza tra centro degli interessi principali del debitore e sede legale è relativa e può essere superata, ma solo con prova che il centro effettivo degli interessi sia altrove e che tale collocazione sia percepibile dai terzi. Nella specie, gli elementi valorizzati dal Tribunale di Milano sono stati ritenuti idonei a superare la presunzione, sicché la competenza territoriale spettava al Tribunale di Monza. Il regolamento d'ufficio è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 29 CCII

    richiamato quale base del regolamento d'ufficio di competenza nel procedimento concorsuale.

  • art. 44 CCII

    norma invocata dalla società debitrice per ottenere i termini per accedere a uno strumento di regolazione della crisi.

  • art. 27, comma 2, CCII

    richiamato dal Tribunale di Milano per individuare la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese in base al centro degli interessi principali del debitore.

  • art. 27, comma 3, lett. c), CCII

    la Corte ne afferma la natura di presunzione relativa di coincidenza tra COMI e sede legale, superabile con prova contraria qualificata.

  • art. 2, lett. m), CCII

    contiene la definizione di centro degli interessi principali del debitore, letta dalla Corte in chiave coerente con la rilevanza della conoscibilità esterna.

  • art. 11 CCII

    richiamato nel ragionamento sul rapporto tra giurisdizione e COMI nei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato quale norma sul conflitto di competenza negativa sollevato d'ufficio.

  • art. 9 l.fall.

    evocato come precedente disciplina fondata sulla sede principale dell'impresa, cui la Corte richiama continuità interpretativa.

  • art. 3 Reg. (UE) 2015/848

    utilizzato in chiave sistematica: il regolamento europeo prevede la presunzione relativa del COMI alla sede legale, ma disciplina la giurisdizione internazionale, non la competenza territoriale interna.

  • Considerando 26 Reg. (UE) 2015/848

    richiamato per affermare che la competenza territoriale interna è rimessa al diritto nazionale degli Stati membri.

  • art. 4 D.Lgs. 168/2003

    richiamato per l'individuazione del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.

  • art. 2, comma 1, lett. f), legge delega CCII

    evocato come vincolo interpretativo che impone di recepire la nozione eurounitaria di COMI.

  • art. 45, comma 2, CCII

    richiamato come indice del fatto che il legislatore ammette la possibile divergenza tra sede legale e sede effettiva.

  • art. 48, comma 1, CCII

    richiamato nello stesso senso dell'art. 45, comma 2, CCII, a conferma della non assolutezza della coincidenza sede legale/sede effettiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il criterio del centro degli interessi principali del debitore assume rilievo ai fini della competenza territoriale, e la sede legale costituisce una presunzione di coincidenza con tale centro.
  • La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale non è assoluta: può essere superata da prova contraria, ma solo dimostrando sia l'effettivo svolgimento della direzione e amministrazione in un luogo diverso, sia la percepibilità esterna di tale diversa collocazione da parte dei terzi.
  • Il criterio della sede effettiva non può essere ridotto a un dato puramente interno o occulto: per spostare la competenza occorre che il centro direttivo alternativo sia riconoscibile all'esterno, in funzione di tutela dell'affidamento dei creditori e degli altri terzi.
  • Il richiamo al diritto eurounitario in tema di COMI consente di valorizzare il parametro della sede legale come presunzione, ma non impedisce al legislatore nazionale di disciplinare ulteriori criteri residuali per la competenza interna quando quelli principali non siano concretamente applicabili.
  • In materia concorsuale, il superamento della presunzione sulla sede legale richiede un onere probatorio qualificato e duplice in capo a chi contesta la competenza risultante dai dati formali.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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