Cassazione Penale, Sentenza n. 20964/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 3/10/2022: (1) errore nella rubrica dell'attenuante indicata nel dispositivo (nel dispositivo risulta art. 62 n.4 anziché art. 62 n.6) con presunta discordanza tra richiesta di patteggiamento e dispositivo; (2) illegittima confisca di euro 870,00 rinvenuti nel portafogli, contestata perché la somma non sarebbe prodotto o profitto del reato di illecita detenzione di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la contraddizione tra dispositivo e motivazione è soltanto un errore materiale e, dato che la motivazione e il calcolo della pena riflettono l'accordo tra le parti (riconoscimento delle attenuanti della condotta riparatoria e della collaborazione), il contrasto apparente può essere sanato mediante correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la confisca della somma di denaro è annullata in mancanza di elementi che dimostrino il nesso necessario tra il denaro e il reato di detenzione. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinviata al Tribunale di Trento in diversa composizione; il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ricorda la natura pattizia della pronuncia e che, in caso di apparente contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il contenuto del verbale d'udienza e della motivazione che riportano l'accordo.
art. 73, comma 1 e comma 7-bis, d.P.R. 10 ottobre 1990 n. 309
Disciplina i delitti connessi agli stupefacenti. La Corte richiama il comma 7-bis che richiede il nesso tra il denaro e il reato per poter disporre la confisca in materia di stupefacenti; senza prova di tale nesso la confisca è illegittima.
art. 385 cod. pen.
Norma richiamata nella qualificazione del reato (presumibilmente per violazione di atti d'ufficio o similare nella fattispecie contestata). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
art. 62 n.6 cod. pen.
Attenuante della condotta riparatoria. La Corte ha accertato che tale attenuante è stata effettivamente applicata nel calcolo della pena, benché indicata erroneamente nel dispositivo con altra rubrica.
art. 62 n.4 cod. pen.
Attenuante del danno o lucro di speciale tenuità. Risultava indicata per errore nel dispositivo; la Corte l'ha qualificata come errore materiale quando la motivazione dimostra l'effettiva applicazione della diversa attenuante (n.6).
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento giudiziario. La Corte indica che l'errore materiale nel dispositivo può essere corretto secondo questa norma, come richiesto dal Procuratore Generale.
art. 240-bis c.p. (richiamato) e art. 240 c.p.
La Corte ricorda che la disciplina della confisca per i reati in materia di stupefacenti si regge anche dalle norme sul riciclaggio/profitto del reato: la confisca richiede condizioni specifiche (nexus tra denaro e illecito) e non può essere disposta automaticamente per somme rinvenute in mera detenzione.
art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
Richiama la disciplina penale applicabile per il rinvio alle norme del codice penale in materia di confisca. La Corte individua nel rinvio la possibilità di applicare art. 240-bis c.p. ma sottolinea la necessità di dimostrare il nesso con il reato.
art. 448 cod. proc. pen.
Regola la richiesta di applicazione della pena e la correlazione fra richiesta e sentenza. Il ricorso invocava difetto di correlazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della motivazione, la correlazione sussiste e l'errore è meramente materiale.
art. 129 cod. pen.
Norma relativa alla recidiva e alle sue conseguenze; la corte del merito aveva escluso la recidiva e la Cassazione non ha censurato tale valutazione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), se c'è discordanza apparente tra dispositivo e motivazione/verbale, verificare prima la motivazione e il verbale d'udienza: se l'accordo è chiaramente espresso in motivazione/verbale l'errore nel dispositivo è spesso solo materiale e sanabile con art. 130 c.p.p.
- Un errore nella rubrica normativa del dispositivo (es. indicazione di una diversa attenuante) non implica automaticamente l'annullamento se la motivazione dimostra che la fattispecie e il calcolo della pena corrispondono all'accordo delle parti.
- Per disporre la confisca di somme in casi di stupefacenti non basta il rinvenimento del denaro: occorre dimostrare il nesso tra la somma e l'attività illecita (profitto o prodotto del reato) come richiesto da art. 73 comma 7-bis d.P.R. 309/1990 e dalle norme sul profitto del reato.
- In ipotesi di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è illegittima se non emergono elementi che colleghino la somma all'attività di spaccio o ad un guadagno illecito concreto.
- Se si subisce una confisca in simili circostanze, è opportuno chiedere l'annullamento limitato della statuizione sulla confisca e il rinvio per nuovo esame, proponendo elementi (movimenti bancari, dichiarazioni, prove di acquisto, contesto) che possano dimostrare o escludere il nesso con il reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20940/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20945/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20947/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20948/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20949/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →