Ordinanza n. 727/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della delibera n. 8/2021 e per l’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte della lottizzante, e per la condanna del Comune di Narbolia a prendere in carico, per stralci funzionali e conformemente alla convenzione e agli atti connessi, previo compimento di tutto quanto a ciò necessario, le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione “Is Arenas”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale n. 8/2021, con domanda connessa di accertamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di condanna del Comune alla loro presa in carico
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera n. 8/2021 e chiesto l'accertamento dell'avvenuta realizzazione, da parte della lottizzante, delle opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione "Is Arenas", nonché la condanna del Comune di Narbolia a prenderle in carico per stralci funzionali, previo compimento degli adempimenti necessari e in conformità alla convenzione urbanistica e agli atti connessi. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente prorogando più volte i termini per il deposito della relazione. Il CTU ha presentato una nuova richiesta motivata di proroga per la conclusione delle operazioni peritali e ha chiesto anche l'incremento del fondo spese, inizialmente fissato in 3.000 euro, rappresentando costi sostenuti pari a 15.597,71 euro.
La decisione
Il TAR accoglie la nuova richiesta di proroga del CTU e rimodula i termini: conclusione delle operazioni peritali e invio della bozza ai consulenti di parte entro il 1° settembre 2026; deposito delle eventuali osservazioni dei consulenti di parte entro il 20 settembre 2026; deposito della relazione peritale definitiva entro il 5 ottobre 2026. Respinge invece la richiesta di incremento del fondo spese di ulteriori 13.000 euro, ritenendo che, considerato lo stato ormai conclusivo della consulenza, le spese debbano confluire nella liquidazione definitiva. La causa è trasmessa alla Sezione seconda per competenza e la data dell'udienza di trattazione sarà fissata dal Presidente di tale Sezione. Non viene pronunciata alcuna decisione sul merito delle domande di annullamento, accertamento e condanna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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