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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06450/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso delle somme versate per ottenere il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998, sulla base del D.M. 6 ottobre 2011, poi dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo e sostituito dal D.M. 5 maggio 2017. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale di Napoli, in appello proposto dai Ministeri, aveva invece riformato la decisione dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indicando la giurisdizione del giudice tributario. In cassazione la parte privata ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c., sostenendo che l'appello ministeriale fosse improcedibile per tardiva/irregolare costituzione e mancata tempestiva iscrizione a ruolo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 37 c.p.c., degli artt. 2, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il D.M. 2017 e le circolari ministeriali avrebbero integrato il riconoscimento dell'indebito e disciplinato il rimborso, sicché la giurisdizione non avrebbe dovuto essere declinata al giudice tributario. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo: l'appello ministeriale era stato iscritto a ruolo con un atto diverso da quello notificato, circostanza che non determina solo improcedibilità ma una nullità non sanabile dell'atto, e comunque la costituzione era avvenuta oltre il termine processuale previsto. Di conseguenza la sentenza del Tribunale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stata dichiarata improcedibile l'appello dei Ministeri; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soccombenti in solido.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dai Ministeri contro la sentenza del Tribunale di Napoli. Ha inoltre condannato i Ministeri, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della ricorrente. La decisione sul merito della giurisdizione contenuta nella sentenza del Tribunale resta così travolta per effetto della definizione processuale dell'impugnazione ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come base normativa per il pagamento delle somme relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, poi oggetto di richiesta di rimborso.

  • D.M. 6 ottobre 2011

    Indicato come atto ministeriale originario che aveva determinato gli importi versati e che era stato poi ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.

  • D.M. 5 maggio 2017

    Indicato come decreto sostitutivo del precedente, adottato in seguito alla declaratoria di illegittimità del D.M. 2011.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 348 e 165 c.p.c. ai fini della disciplina della costituzione dell'appellante e dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato per il rinvio all'art. 165 c.p.c. quanto al termine di costituzione dell'appellante.

  • art. 165 c.p.c.

    Applicato come termine per la costituzione dell'appellante, ritenuto non rispettato nei tempi rilevanti ai fini della procedibilità.

  • art. 37 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo in tema di giurisdizione, poi assorbito.

  • art. 5 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo in tema di giurisdizione, poi assorbito.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza della giurisdizione tributaria sulla domanda di rimborso.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la riconduzione della controversia alla giurisdizione tributaria.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la riconduzione della controversia alla giurisdizione tributaria.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di rimborso dell'indebito.

  • Cass. n. 1160/2022

    Richiamata per il principio secondo cui l'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello dovuto non determina solo improcedibilità, ma una nullità non sanabile dell'atto introduttivo.

  • Cass. n. 6369 del 13/03/2017

    Richiamata per il termine di costituzione dell'appellante e per il collegamento con l'art. 165 c.p.c.

  • Cass. n. 13887/2020

    Richiamata per il termine di costituzione dell'appellante e per la disciplina dell'iscrizione a ruolo in appello.

  • Cass. n. 15206/2005

    Richiamata per la rilevabilità officiosa, in ogni stato e grado, del vizio di tardiva costituzione in appello.

Massime di principio

  • In appello, la tempestiva costituzione dell'appellante e la corretta iscrizione a ruolo dell'atto notificato costituiscono un adempimento processuale essenziale; se viene iscritto un atto diverso da quello notificato, l'irregolarità non si riduce necessariamente a una mera improcedibilità, ma può integrare una nullità dell'atto introduttivo non sanabile mediante successiva sostituzione.
  • La tardiva costituzione dell'appellante oltre il termine previsto dal rinvio all'art. 165 c.p.c. rileva anche d'ufficio e può condurre alla declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che la controparte si sia costituita o meno.
  • Se la questione decisiva attiene alla procedibilità dell'appello, l'accoglimento del motivo processuale assorbe le censure di merito o di giurisdizione formulate contro la sentenza impugnata.
  • Quando l'appello è improcedibile, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito nel senso della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione stessa, facendo venir meno gli effetti della decisione di merito resa in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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