Sentenza del 27/05/2015 n. 10922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale per insufficiente motivazione. La CTR aveva ritenuto provata l'effettività delle operazioni sulla base di fatture, scritture contabili, estratti conto e successive rivendite, senza esaminare adeguatamente la contestazione principale: le società emittenti erano mere "cartiere", amministrate da soggetti inesistenti o costituitesi mediante documenti falsi. Secondo l'Ufficio, tale circostanza dimostrava l'inesistenza soggettiva delle operazioni e l'indebita detrazione dell'IVA, anche se la merce era stata materialmente consegnata e pagata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo lacunosa la motivazione della CTR, che aveva valutato soltanto l'effettiva movimentazione della merce e la regolarità formale della contabilità, senza verificare se le operazioni fossero state realmente effettuate dai soggetti indicati nelle fatture e se la società acquirente fosse in buona fede. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà riesaminare separatamente la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi, applicando anche la disciplina sopravvenuta del D.L. n. 16/2012. La Corte ha precisato che, per l'IVA, la presenza di elementi indiziari sull'inesistenza soggettiva trasferisce sul contribuente l'onere di provare la legittimità della detrazione o la propria buona fede; per le imposte dirette, invece, i costi possono restare deducibili se rispettano i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
Norme richiamate
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44
Nell'ambito della repressione dei fenomeni fraudolenti, ai soggetti terzi coinvolti non è più contestabile in sé e per sé l'indeducibilità dei costi quando i beni acquistati non siano equiparabili a quelli utilizzati direttamente per commettere il reato.
La norma impone di distinguere la disciplina dell'IVA da quella delle imposte dirette: l'inesistenza soggettiva dell'operazione può impedire la detrazione dell'IVA, ma non determina automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini del reddito.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nel testo modificato dal D.L. n. 16/2012
I costi concernenti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili dal reddito se risultano integrati i requisiti ordinariamente previsti dal Tuir.
La deducibilità dei costi richiede la verifica concreta di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza; non può essere esclusa automaticamente soltanto perché il fornitore indicato in fattura è diverso dal soggetto effettivo.
Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione IVA
Il cessionario deve dimostrare alternativamente che la prestazione è stata effettivamente realizzata proprio dal soggetto fatturante oppure di essere stato comunque in buona fede.
Quando l'Amministrazione fornisce attendibili elementi indiziari sull'inesistenza soggettiva delle operazioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente. La mera consegna della merce, il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti, perché possono coesistere con una frode fiscale.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture emesse da società cartiere, occorre distinguere tra inesistenza oggettiva dell'operazione, quando la cessione o il servizio non è mai avvenuto, e inesistenza soggettiva, quando l'operazione è avvenuta ma il soggetto indicato in fattura non è quello effettivo.
- Per negare la detrazione IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari seri e attendibili, come l'inesistenza del fornitore, l'uso di documenti falsi o l'assenza di una struttura imprenditoriale reale.
- Dopo la contestazione motivata dell'Amministrazione, il contribuente deve provare non solo che la merce è stata ricevuta e pagata, ma anche che il fornitore indicato era effettivo oppure che egli non poteva conoscere, usando l'ordinaria diligenza professionale, il carattere fraudolento dell'operazione.
- La regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, così come i pagamenti tracciati, costituisce soltanto un elemento indiziario e non dimostra da sola la buona fede o la spettanza della detrazione IVA.
- Ai fini delle imposte dirette, l'indeducibilità del costo non consegue automaticamente all'inesistenza soggettiva del fornitore: il costo può essere dedotto se è effettivo, inerente, di competenza, certo e determinato o determinabile.
- In casi analoghi, il giudice deve esaminare separatamente la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi, applicando criteri probatori diversi.
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