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Ordinanza

Ordinanza n. 1560/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del 3 ottobre 2025 n. 1720 del T.A.R. Veneto.

Giustizia amministrativa202600516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Veneto 3 ottobre 2025, n. 1720

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Interno - Prefettura, in relazione alla sentenza del TAR Veneto n. 1720 del 3 ottobre 2025. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di irricevibilità. Il ricorso, notificato all’Amministrazione tramite PEC il 13 febbraio 2026, con consegna nella casella di destinazione nella medesima data, sarebbe stato depositato il 9 marzo 2026, oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto, secondo il Collegio, dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il TAR ha quindi sottoposto al contraddittorio della parte ricorrente la sola questione della tardività del deposito, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d’ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata all’esito del contraddittorio. L’Amministrazione intimata, pur ritualmente notificata, non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando rileva d’ufficio una questione decisiva non trattata dalle parti, di assegnare un termine per memorie prima della decisione.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., quale base del termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso, decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per individuare il termine di deposito del ricorso per ottemperanza nel rito camerale.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito

    Prevede la dichiarazione d’ufficio di irricevibilità quando sia accertata la tardività della notificazione o del deposito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’atto anche per il destinatario; il deposito oltre tale termine può determinarne l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non discussa dalle parti, deve assegnare loro un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di assumere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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