Sentenza del 29/03/2018 n. 2063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Accertamento - - Notifica - Decorrenza dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, poiché l'atto era arrivato nella sua disponibilità dopo la scadenza del quinquennio. La questione riguardava il momento rilevante per verificare la tempestività della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini del rispetto del termine decadenziale, per l'Amministrazione notificante rileva la data in cui l'atto viene consegnato all'Ufficio postale, purché ciò avvenga entro la scadenza del termine quinquennale. La ricezione dell'atto da parte del contribuente può avvenire anche successivamente senza rendere tardiva la notifica, poiché il perfezionamento si verifica in momenti diversi per notificante e destinatario.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine quinquennale è rispettato, dal punto di vista dell'Amministrazione notificante, quando l'atto viene consegnato all'Ufficio postale entro la scadenza. Non è necessario che il contribuente lo riceva entro lo stesso termine.
Sentenza Corte costituzionale n. 3 del 2010
Conferma il principio della separazione temporale degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, salvaguardando il notificante da ritardi non imputabili nella fase di consegna.
Sentenza Corte costituzionale n. 447 del 2002
Riconosce che la notifica si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il primo rileva la consegna dell'atto al soggetto incaricato della notificazione, mentre per il secondo rileva la ricezione.
Massime di principio
- Quando una notifica è soggetta a un termine decadenziale, occorre distinguere il momento rilevante per il notificante da quello rilevante per il destinatario.
- Per l'Amministrazione, il termine è rispettato se l'atto viene consegnato all'Ufficio postale o al notificatore entro la scadenza prevista, anche se la consegna al destinatario avviene dopo.
- La data di ricezione successiva alla scadenza non determina automaticamente la tardività dell'accertamento; è necessario verificare la data di spedizione o di consegna dell'atto all'ufficio notificatore.
- Il contribuente che contesta la decadenza deve dimostrare che l'Amministrazione abbia affidato l'atto alla notifica oltre il termine previsto, non soltanto che egli lo abbia ricevuto successivamente.
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