Sentenza n. 1883/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento della nota prot. n. 29853 del 04.11.2025 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha denegato l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 23.09.2025 ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accesso agli atti relativi alla verifica dell’adempimento degli obblighi concessori e all’esecuzione del business plan della concessionaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso a tutta la documentazione concernente il monitoraggio dell’adempimento degli obblighi assunti dalla concessionaria, l’esecuzione del business plan, le relazioni periodiche, le rendicontazioni economico-finanziarie, i verbali di sopralluogo e la corrispondenza intercorsa con l’Autorità. Ha dedotto di operare stabilmente nel porto di Napoli nel settore delle riparazioni navali e di avere un interesse diretto e attuale alla conoscenza degli atti, poiché eventuali inadempimenti della concessionaria avrebbero potuto determinare una distorsione della concorrenza a suo danno. L’Autorità ha negato l’accesso rilevando l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il carattere meramente esplorativo della richiesta e l’opposizione della controinteressata per ragioni di riservatezza. La ricorrente ha censurato il diniego per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e per violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di partecipazione e trasparenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’accesso documentale, ha ribadito che esso presuppone un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo, collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’istanza non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, né può avere oggetto generico e indeterminato o mirare all’elaborazione di dati non contenuti in documenti esistenti. Nel caso concreto, la richiesta era priva di elementi dai quali desumere specifici inadempimenti della concessionaria e risultava quindi meramente esplorativa, funzionale a un controllo generalizzato sull’attività dell’Autorità concedente. Il giudice ha inoltre escluso che la richiesta potesse essere qualificata come accesso civico generalizzato: quest’ultimo è diretto a soddisfare esigenze di trasparenza e controllo diffuso sul funzionamento dei pubblici poteri e non può essere utilizzato per perseguire un interesse esclusivamente personale o concorrenziale, quale surrogato dell’accesso documentale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione e della controinteressata, liquidate in euro 750,00 oltre accessori per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il diritto d'accesso è riconosciuto al titolare di interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti amministrativi, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
L’accesso documentale richiede un interesse concreto, attuale e differenziato, collegato alla cura o difesa di una posizione giuridicamente rilevante.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
L’istanza ostensiva non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa.
È precluso l’accesso documentale quando la richiesta è generica, indeterminata o funzionale a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
L’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sul controllo del funzionamento dei pubblici poteri e non su libertà singolari.
L’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per tutelare un interesse esclusivamente personale o concorrenziale, quale surrogato dell’accesso documentale.
art. 3 Cost.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale parametro a sostegno dei principi di partecipazione e trasparenza, ma le relative censure sono state respinte.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza, senza che il giudice ravvisi una violazione.
Massime di principio
- L’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 presuppone un interesse personale, concreto, attuale, differenziato e non emulativo, collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non è sufficiente un interesse generico a verificare la correttezza dell’azione amministrativa.
- È inammissibile una richiesta di accesso documentale avente oggetto generico o indeterminato e priva di elementi concreti dai quali desumere una specifica lesione o un possibile inadempimento, quando essa si risolva in un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.
- L’accesso civico generalizzato è funzionale alla trasparenza e al controllo diffuso sul funzionamento dei pubblici poteri e non può essere utilizzato per perseguire un interesse esclusivamente personale, economico o concorrenziale, quale surrogato dell’accesso documentale.
- La qualificazione formale dell’istanza come accesso civico generalizzato non consente di eludere i presupposti dell’accesso documentale quando, in concreto, la richiesta sia finalizzata alla tutela di una posizione individuale e non a un’esigenza di interesse generale.
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