Cassazione Penale, Sentenza n. 30588/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 378 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato se la condotta del ricorrente integrasse un contributo consapevole e partecipativo alla detenzione (concorso nel reato) o si fosse fermata a una mera agevolazione/favoreggiamento (reato previsto dall'art. 378 c.p.). Si è altresì contestata la pertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte e la mancanza di valutazione dell'animus del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per concorso nella detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) per i fatti avvenuti il 1° agosto 2018: il ricorrente guidò l'auto durante la fuga, si fermò per consentire al detentore di disfarsi della droga e lo riaccolse per proseguire la fuga, dimostrando consapevolezza della detenzione da parte di Dieng Khadim e un contributo agevolatore posto in costanza della detenzione. La Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del principio delle Sezioni Unite (cfr. Biondi) secondo cui, nei reati permanenti, l'agevolazione prestata prima della cessazione della condotta illecita si risolve in concorso nel reato e non in favoreggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (legge sugli stupefacenti), comma 5
Norma che punisce la illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto integrato il reato nella forma del concorso, attribuendo al ricorrente il dolo in relazione alla detenzione materialmente imputabile a terzo.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Applicato dalla Corte territoriale e confermato dalla Cassazione per qualificare la condotta del ricorrente come concorso nella detenzione, atteso il contributo consapevole e posto in costanza della condotta permanente.
art. 378 c.p. (favoreggiamento)
La difesa aveva invocato questa norma per sostenere che la condotta fosse favoreggiamento. La Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità perché l'agevolazione è avvenuta mentre la detenzione era ancora in essere; nei reati permanenti l'aiuto prima della cessazione costituisce concorso, non favoreggiamento.
Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, "Biondi"
«Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale.»
Principio decisivo richiamato e applicato: nelle fattispecie di detenzione (reato permanente) l'agevolazione fornita mentre la situazione illecita perdura è idonea a integrare concorso nel reato.
Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016 (Spera) e Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021 (Aiello)
Giurisprudenza successiva che conferma e ribadisce il principio delle Sezioni Unite: l'intervento di terzi volto ad agevolare la prosecuzione o la persistenza della detenzione integra concorso e non favoreggiamento.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei reati permanenti (es. detenzione di stupefacenti) qualsiasi forma di agevolazione prestata mentre la condotta illecita è ancora in atto tende a essere qualificata come concorso nel reato, non come favoreggiamento.
- La distinzione tra concorso e favoreggiamento dipende essenzialmente dal momento temporale dell'aiuto (prima o dopo la cessazione della condotta illecita) e dall'elemento soggettivo (animus partecipandi vs. animus elusivo).
- Per qualificare il concorso è necessaria la prova della consapevolezza del terzo circa la situazione illecita e del suo contributo materiale o morale alla prosecuzione della condotta illecita.
- Se l'aiuto è finalizzato a far cessare la situazione antigiuridica o è prestato dopo la cessazione effettiva della detenzione, può configurarsi il reato di favoreggiamento; viceversa, se favorisce la perpetuazione o la sottrazione all'accertamento mentre la detenzione persiste, integra concorso.
- In impugnazioni simili è cruciale valutare e motivare espressamente l'animus dell'agente e la tempestività/temporalità dell'intervento rispetto alla durata del reato permanente.
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