Sentenza del 30/05/2017 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cartella di pagamento - Notifica - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza di cartelle di pagamento notificate tra il 2002 e il 2007, sostenendo che i relativi crediti fossero prescritti. La contestazione si fonda sul principio secondo cui le pretese erariali, in assenza di un accertamento definitivo del credito mediante sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo, sono soggette al termine ordinario breve di prescrizione quinquennale.
La decisione
Il testo afferma che le cartelle notificate nel periodo indicato devono considerarsi prescritte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397 del 17 novembre 2006. Non sono tuttavia indicati gli estremi completi del procedimento né il dispositivo specifico; la conclusione è quindi favorevole al contribuente, salvo che il credito sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo, oppure che siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Norme richiamate
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 17 novembre 2006, n. 23397
Le pretese erariali si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, ad eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato oppure attraverso un decreto ingiuntivo.
La notifica di una cartella di pagamento non determina automaticamente la trasformazione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Il termine resta quinquennale quando il credito non è stato definitivamente accertato con un titolo giudiziale idoneo.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione di una cartella occorre individuare la natura del credito, la data di notifica e l'eventuale presenza di atti successivi validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione.
- La cartella di pagamento, da sola, non equivale necessariamente a una sentenza passata in giudicato o a un decreto ingiuntivo: in assenza di tali titoli, può trovare applicazione un termine quinquennale.
- La prescrizione deve essere valutata rispetto al periodo intercorso tra la notifica della cartella e il successivo atto di riscossione, considerando ogni atto interruttivo documentato e regolarmente notificato.
- La sola anzianità della cartella non è sufficiente per concludere automaticamente che il debito sia prescritto: occorre controllare eventuali intimazioni, rateizzazioni, riconoscimenti del debito, procedure esecutive o altri atti interruttivi.
- L'eccezione di prescrizione deve essere proposta dal contribuente e adeguatamente documentata, poiché il giudice normalmente verifica la prescrizione sulla base degli atti prodotti dalle parti.
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