Cassazione Civile, Ordinanza n. 14475/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato un avviso di accertamento in materia di trust. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, l'ufficio ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla controparte, che ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dall'Agenzia delle Entrate e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. In conseguenza dell'accettazione della rinuncia, non ha disposto nulla sulle spese di lite, richiamando l'art. 391, quarto comma, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato non ha ricevuto autonoma decisione, essendo venuto meno il giudizio principale.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non va adottata alcuna statuizione sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia rende superflua ogni pronuncia sul merito delle censure e assorbe ogni ulteriore questione processuale connessa al ricorso principale.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non provvede alla regolamentazione delle spese, salvo diversa disciplina specifica non emergente nel caso esaminato.
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