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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 5366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Spese patrimoniali - Onere della prova del contribuente - Assolvimento - Accertamento illegittimo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché la prova della mancata erogazione personale della spesa, o del suo finanziamento da parte di terzi, elimina il presupposto dell'imposizione: non sussiste infatti una manifestazione di ricchezza riferibile al contribuente e incompatibile con i redditi dichiarati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato su spese patrimoniali ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo e dimostrando che la spesa non era stata effettivamente sostenuta da lui, oppure era stata finanziata, in tutto o in parte, con denaro messo a disposizione da soggetti terzi. In tal modo è stato assolto l'onere della prova posto a suo carico.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante spese patrimoniali

    Le spese patrimoniali possono costituire elemento presuntivo della capacità contributiva del contribuente, ma l'accertamento non può fondarsi su una spesa che il contribuente dimostri di non aver sostenuto personalmente o di aver sostenuto con risorse di terzi.

  • Cassazione civile, n. 19030/2014

    Il contribuente può superare la presunzione derivante dalle spese patrimoniali dimostrando l'assenza della spesa a suo carico o la provenienza delle somme da soggetti terzi; in tal caso viene meno il presupposto dell'imposizione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico basato su spese patrimoniali, l'Amministrazione deve collegare la spesa a una concreta disponibilità economica del contribuente.
  • Il contribuente può neutralizzare la presunzione dimostrando documentalmente che la spesa non è stata effettuata, non è stata effettuata da lui oppure è stata finanziata in tutto o in parte da terzi.
  • Non è sufficiente provare genericamente di avere avuto disponibilità finanziarie: occorre dimostrare l'effettiva provenienza delle somme e il loro collegamento con la specifica spesa contestata.
  • Se la spesa non rappresenta una ricchezza effettivamente attribuibile al contribuente, manca il presupposto dell'imposizione e l'accertamento deve essere annullato.

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