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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27097/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, oltre che del reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche del reato di lesioni aggravate (artt. 582, 585, 576 n.1 c.p.) con riconoscimento del vincolo di continuazione; il difensore deduceva: (1) per Elhaw Nagy la nullità del giudizio d'appello per omessa notifica telematica delle conclusioni del Procuratore generale al difensore di fiducia tempestivamente nominato (violazione dell'art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n.137 conv. L. 176/2020), e (2) per entrambi l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'aumento di pena di un mese operato per la continuazione tra i reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo (nullità per mancata notifica) la Corte ha ritenuto il motivo tardivo: secondo l'orientamento prevalente l'omessa comunicazione delle conclusioni nel rito cartolare emergenziale deve essere eccepita dal difensore nel primo atto di partecipazione cartolare (la formulazione delle proprie conclusioni) e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo (motivazione sull'aumento di pena per continuazione) la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato l'aumento di un mese sulla base delle peculiari modalità esecutive della condotta e, per uno degli imputati, del suo stato di incensuratezza, conformandosi ai principi delle Sezioni Unite in materia di continuazione; pertanto il motivo è infondato. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Stabilisce le modalità del rito cartolare emergenziale: la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero è obbligatoria; l'omessa comunicazione incide sull'assistenza tecnica dell'imputato e determina una nullità rilevabile, tuttavia deducibile solo nel primo atto di partecipazione cartolare (formulazione delle conclusioni) secondo l'orientamento prevalente.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita i termini e i modi per la deduzione di nullità e vizi; la Corte applica la regola adeguandola al rito cartolare emergenziale, ritenendo che l'eccezione relativa alla mancata comunicazione vada proposta nel primo atto cartolare utile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) nullità del procedimento, lett. e) omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha valutato tali motivi e ne ha rigettato l'accoglimento per tardività (lett. c) rispetto alla regola processuale) e per infondatezza (lett. e).

  • artt. 582, 585, 576 n.1, cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato di lesioni aggravate e circostanze applicate; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti tali reati e li ha aggregati con continuità con il reato di resistenza.

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato nel testo in relazione al vincolo di continuazione (citazione presente nella sentenza impugnata); la Cassazione non ha censurato il riconoscimento del vincolo in senso sostanziale.

  • Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia rispettato tali obblighi motivazionali nella determinazione dell'aumento.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena ed applicazione delle circostanze; utilizzato dalla Corte d'appello per giustificare l'aumento per la continuazione in base alle modalità della condotta e all'incensuratezza.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese per il procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare emergenziale (art. 23-bis D.L. 137/2020) l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero costituisce una nullità che incide sull'assistenza, ma va eccepita dal difensore nel primo atto di partecipazione cartolare (la formulazione delle proprie conclusioni); sollevare la questione per la prima volta in cassazione è tardivo.
  • La nullità derivante da omissioni di comunicazione non è automaticamente escusabile in cassazione se il difensore ha avuto un momento utile per sollevare l'eccezione durante il procedimento d'appello (five-day rule previgente alla deliberazione).
  • In materia di continuazione il giudice è obbligato a motivare distintamente l'aumento di pena per i reati satellite; il livello di dettaglio della motivazione deve essere proporzionale all'entità dell'aumento e consentire la verifica dell'assenza di cumulo materiale.
  • Le motivazioni che richiamano le "peculiari modalità esecutive della condotta" e lo stato personale dell'imputato (es. incensuratezza) possono essere idonee a giustificare un aumento contenuto della pena per continuazione, purché esposte in modo non apodittico.
  • Chi assume la difesa di fiducia dopo nomina telematica deve verificare tempestivamente di aver ricevuto tutte le comunicazioni; in caso di mancata ricezione l'eccezione deve essere sollevata nella prima partecipazione scritta per preservare la possibilità di impugnazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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