Sentenza n. 8446/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare: della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data; della decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022 anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso; nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.S. Teramo Calcio S.r.l. il 9/9/2022: per l'annullamento di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente; del provvedimento non conosciuto e mai comunicato con cui la Figc ha deciso di non inserire nel campionato di Serie D alcun club; del provvedimento del 29 agosto 2022 prot. n. 4661/Presidenza con cui la FIGC ha comunicato al Comune di Teramo di non voler avviare la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF per il Campionato Serie D; del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 35 del 26 agosto 2022 - svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA' DI TERAMO S.R.L.; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l'attività sportiva prevista dall'oggetto sociale; con richiesta di risarcimento dei danni derivati dagli atti impugnati nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e di ogni ulteriore conseguenza come effetto automatico o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al campionato di Serie D 2022/2023, connessi atti federali, svincolo d'autorità dei calciatori e mancato avvio della procedura prevista dall'art. 52, comma 10, NOIF
Esito
Favorevole al resistente (organismi sportivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il dispositivo e le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché la delibera del Consiglio Federale FIGC, la decisione della Co.Vi.So.C. e gli atti connessi, contestando il diniego di ammissione al campionato di Serie D 2022/2023. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio titolo a partecipare al campionato, l'annullamento delle disposizioni del Manuale delle Licenze Nazionali relative alla perentorietà del termine del 22 giugno 2022 e delle norme federali concernenti la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati, nonché il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato i calendari della stagione sportiva, il mancato inserimento di propri club nel campionato di Serie D, la comunicazione FIGC al Comune di Teramo relativa al mancato avvio della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF e il comunicato FIGC sullo svincolo d'autorità dei calciatori. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dalla ricorrente resa prima della decisione della causa. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di una dichiarazione di non interesse alla decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il principio dispositivo in senso ampio impedisca di decidere nel merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La parte ricorrente conserva infatti la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare una pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, salvo repliche o diverse richieste delle controparti idonee a escluderne gli effetti.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione e impedisce al giudice di decidere d'ufficio il merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa abbia espressamente rinunciato alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse.
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