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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37767/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro probatorio di documenti, supporti informatici (cellulari, tablet, chiavette, spazi cloud, caselle e-mail) disposti nell'ambito di indagini per truffa (art. 640 c.p.) e abusivismo finanziario (art. 166 TUF). Le censure denunciavano: 1) errata valutazione del fumus, sostenendo che l'attività della piattaforma WeWe Global riguarderebbe la vendita di utility token e servizi documentati fiscalmente, con registro immutabile e identità digitale; 2) violazione delle norme sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro, atteso che è stata estratta copia integrale dei dispositivi senza specificare i dati pertinenti; 3) carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla pertinenzialità delle cose sequestrate e alla mancata restituzione; 4) nel caso di Asnicar, difformità fra quanto indicato nell'ordinanza e il verbale di sequestro (spazio cloud e posta non elencati), con conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: 1) il sindacato sulla motivazione del riesame è limitato in sede di cassazione e le doglianze dedotte erano in gran parte critiche alla valutazione di merito e generiche; 2) sussisteva in astratto il fumus dei reati contestati alla luce delle risultanze investigative (dichiarazioni delle persone offese, atti di indagine) e la qualificazione dell'attività come possibile abusivismo finanziario è conforme alla giurisprudenza che considera vendita di valute virtuali pubblicizzata come investimento soggetta agli obblighi del TUF; 3) la pertinenzialità dei supporti informatici e la necessità di acquisire copie forensi per accertamenti irripetibili erano motivate in modo congruo; 4) le doglianze sulla mancata restituzione e sulla proporzionalità erano assertive e non specifiche; 5) la critica formale sulla mancata indicazione di cloud/e-mail nel verbale non determinava la nullità dell'ordinanza, considerando anche che copie forensi erano state estratte in sede di perquisizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ritiene che gli elementi indiziari riferiti nelle indagini possono essere ricondotti al reato di truffa qualora sia emerso un comportamento fraudolento che abbia indotto le vittime a consegnare denaro.

  • art. 166 d. lgs. 58/1998 (TUF)

    "chiunque, senza esservi abilitato" svolge servizi o offre prodotti finanziari o attività di investimento (lett. c) )

    La giurisprudenza applicata dalla Corte considera che la promozione/vendita di valute virtuali come forma di investimento rientra nell'ambito degli obblighi previsti dal TUF e la loro omissione può integrare l'abusivismo finanziario.

  • art. 325 c.p.p.

    "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge"

    In cassazione è consentito un sindacato limitato alle violazioni di legge e, quanto alla motivazione, solo nei casi di motivazione inesistente o apparente; i vizî di merito e le critiche valutative sono in gran parte inammissibili.

  • art. 606 c.p.p.

    rimessione dei motivi di impugnazione (lett. b) e c) richiamate nel testo)

    Il rimando a questa norma serve a inquadrare le censure possibili in cassazione: le doglianze che sono semplici critiche alla motivazione del giudice del riesame sono, salvo eccezioni, non idonee a fondare il ricorso.

  • art. 187 c.p.p.

    finalità del sequestro probatorio per l'accertamento dei fatti e per assicurazione della prova

    Il sequestro a fini probatori è legittimo quando sia necessario acquisire il bene o la sua copia per accertamenti irripetibili o per assicurare la prova; l'estrazione di una copia forense e la restituzione del dispositivo fisico mitigano la gravosità della misura.

  • d. lgs. 231/2007 (definizione di valuta virtuale)

    "valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore... utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento"

    La disciplina utilizzata conferma che le valute virtuali possono avere natura anche d'investimento e dunque possono rientrare nella regolazione anti-riciclaggio e negli ambiti di vigilanza/obblighi applicabili agli operatori.

  • decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022

    istituzione di un registro per società che operano nella gestione delle criptovalute

    Tale decreto regola servizi funzionali all'uso e gestione di valute virtuali ma non deroga alla disciplina primaria (TUF) in materia di attività di investimento; non esclude l'applicazione del TUF quando è in gioco un'operazione offerta come investimento.

  • art. 125 c.p.p.

    nullità per motivazione inesistente o apparente (richiamata)

    La Corte ricorda che la nullità del provvedimento per vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione è del tutto mancante o illogica; nel caso di specie la motivazione del riesame è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando gli elementi indiziari rendono necessario acquisire beni o copie forensi per accertamenti irripetibili; il giudice del riesame valuta il fumus e la pertinenzialità non il merito definitivo.
  • In sede di cassazione i rilievi sulla motivazione delle ordinanze cautelari reali sono ammissibili solo per violazione di legge o per motivazione inesistente/apparente; mere critiche valutative o generiche non sono sufficienti.
  • La presentazione di criptovalute o token come occasioni di investimento può integrare responsabilità ai sensi del TUF se l'attività si sostanzia in offerta/promozione di strumenti o servizi di investimento senza abilitazione: la regolarità fiscale degli atti contrattuali non esclude automaticamente l'illiceità dell'attività sotto il profilo finanziario.
  • La proporzionalità della misura cautelare tiene conto anche delle modalità esecutive (es. estrazione di copia forense e restituzione dei dispositivi): contestazioni generiche sulla disproportione sono deboli se non supportate da dati concreti.
  • Vizi formali nell'indicazione degli oggetti sequestrati (es. omissione di riferimenti a cloud o caselle e-mail) possono essere rilevanti solo se specificamente dedotti e se incidono sul diritto di difesa; omissioni generiche e non prospettate nelle fasi precedenti rischiano l'inammissibilità.

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