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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09931/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che, pur assolvendo l'imputato dai reati di truffa e di falso, lo aveva condannato per inadempimento colposo di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.). Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione degli artt. 47 e 355 c.p. perché l'inadempimento sarebbe stato dovuto a oggettiva impossibilità e non a colpa o dolo; (2) contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento soggettivo e al nesso causale tra omissione di vigilanza e mancata ultimazione dei lavori; (3) omessa declaratoria di prescrizione in appello per errata computazione dei giorni di sospensione della prescrizione (contestazione dei singoli periodi di sospensione legati a impedimenti e astensioni).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato sotto il profilo del sindacato di merito (richiesta di nuova valutazione dei fatti) e ha rigorosamente confermato i principi secondo cui il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione probatoria del merito. Tuttavia, sul profilo della prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri sulla sospensione del termine di prescrizione (in particolare riguardo ai rinvii dovuti ad astensione dei difensori e ad impedimenti), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dopo la pronuncia impugnata. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili già disposte in favore della parte civile (ASL) e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione di reati; la Corte ha confermato l'utilizzo della continuazione nella pregressa statuizione di merito (contestuale valutazione di più condotte come unico disegno criminoso).

  • art. 640 cod. pen.

    Norma dolosa richiamata nella imputazione originaria per i capi a), rispetto ai quali la Corte d'appello ha successivamente assolto per non avere commesso il fatto; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile nel merito la valutazione probatoria che ha portato all'assoluzione.

  • art. 48 e art. 479 cod. pen.

    falsità ideologica in atto pubblico

    Norme richiamate per il capo b) di imputazione; la Corte d'appello ha assolto e la Cassazione non ha ritenuto fondata la rivisitazione in diritto delle risultanze di merito.

  • art. 355 cod. pen.

    inadempimento di contratti di pubbliche forniture, terzo comma

    La Corte ha confermato che l'art. 355, comma terzo, incrimina il mero inadempimento colposo alle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione quando la negligenza compromette interessi essenziali dell'ente; nel caso concreto la mancata vigilanza e guardiania è stata ritenuta 'grave negligenza' idonea a integrare la fattispecie colposa.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dall'imputato per sostenere l'inesistenza della colpa; la Cassazione ha osservato che la deduzione equivaleva a una richiesta di rinnovato esame del merito, non consentito in sede di legittimità.

  • art. 159 cod. pen., comma 1, n. 3

    limite dei 60 giorni per la sospensione per legittimo impedimento

    La Corte ha chiarito che il limite di 60 giorni non si applica ai rinvii disposti per adesione del difensore ad astensioni collettive (ad es. indette dalle Camere penali); tali rinvii sospendono la prescrizione fino all'udienza successiva senza il limite dei 60 giorni.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto fatta dai giudici di merito: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Nei contratti pubblici, l'inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza del cantiere può integrare il reato di inadempimento colposo (art. 355 c.p.) se la negligenza compromette interessi essenziali della pubblica amministrazione.
  • Le sospensioni del corso della prescrizione derivanti da rinvii per adesione del difensore ad astensioni collettive non si limitano al termine massimo di 60 giorni previsto per il legittimo impedimento: tali rinvii possono produrre una sospensione estesa fino alla successiva udienza, con rilevanti effetti sul computo prescrizionale.
  • Anche quando il reato si estingue per prescrizione in corso di giudizio, le statuizioni civili (risarcitorie) possono essere confermate e mantenere efficacia, con possibile condanna dell'imputato al pagamento delle spese civili sostenute dalla parte civile.
  • Il difensore che contesta il computo dei periodi di sospensione della prescrizione deve sollevare tempestivamente la questione e documentare i singoli periodi: la valutazione finale resta però riservata al giudice che applica i criteri consolidati della giurisprudenza in materia di sospensioni e legittimi impedimenti.

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