Cassazione Penale, Sentenza n. 31532/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/01/2021, che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale il 14/03/2015 per i reati di resistenza aggravata e lesioni aggravate. Denunciano vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando eccessività e il diniego delle circostanze generiche (riconosciute come rilevanti: scelta processuale, ammissione degli addebiti, giovane età, incensuratezza). Sostengono che la Corte d'appello non abbia tenuto conto di tali elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure dei ricorrenti generiche e riconducibili al corretto esercizio della discrezionalità del giudice di merito. La Corte d'appello aveva motivato il rigetto delle attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto (impiego di particolare violenza contro gli operanti) e il contesto (intento di impedire l'esecuzione di un'ordinanza cautelare). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Regime procedurale applicato al processo; indicazione che il procedimento è svolto secondo il citato disposto normativo, senza che ciò incida sulla valutazione di merito delle circostanze di pena
Codice penale (delitti contestati)
resistenza aggravata e lesioni aggravate
La Corte ha ritenuto che la particolare violenza rivolta agli operanti e il contesto finalizzato a impedire l'esecuzione di provvedimenti cautelari giustifichino la gravità della condotta e l'esclusione delle circostanze generiche
Massime di principio
- Le censure generiche sulla misura della pena e sulla valutazione discrezionale degli elementi favorevoli rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario indicare specifici errori di diritto o di motivazione.
- L'ammissione degli addebiti, la scelta processuale e l'assenza di precedenti non comportano automaticamente il riconoscimento delle circostanze generiche quando i fatti rivestono particolare gravità.
- La gravità del fatto e il contesto (es. uso di violenza per impedire attività delle autorità) possono legittimamente prevalere nella valutazione delle attenuanti e nella determinazione della pena.
- Per impugnare utilmente una decisione di merito sulla pena occorre dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare elementi rilevanti o abbia travisato i fatti in modo tale da integrare un vizio di diritto, non limitarsi a disaccordi sulla discrezionalità.
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie accessorie (es. somme alla cassa delle ammende) in caso di inammissibilità o rigetto.
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