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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25366/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che, pur dichiarando estinta per prescrizione la responsabilità penale per il reato di indebita percezione di contributi (ex art. 316-ter c.p.), aveva confermato la confisca del presunto profitto anche "per equivalente" ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. Il motivo dedotto è la violazione del principio di irretroattività: secondo il ricorrente l'art. 578-bis, nella parte in cui consente la confisca per equivalente in caso di prescrizione, ha contenuto anche sostanziale (componente sanzionatoria) e quindi non poteva essere applicata a fatti commessi nel 2014. Fatti rilevanti: reato commesso nel 2014; sequestro preventivo di complessivi €37.164,73; nel 2018 versamento di gran parte delle somme a favore del Comune danneggiato; residuo sequestro di una quota immobiliare del valore di €2.981,30; sentenza di primo grado e di appello avevano disposto confisca anche per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio delle Sezioni unite secondo cui l'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui prevede la confisca per equivalente (e le forme di confisca con componente sanzionatoria), ha natura anche sostanziale e non può trovare applicazione retroattiva rispetto ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa. Nel caso concreto la confisca ha avuto ad oggetto la quota di un immobile (valore pari a €2.981,30) e non somme liquide; perciò si è trattato di confisca per equivalente. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito relativa alla confisca per equivalente dell'immobile, ordinandone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto; ha invece rigettato il ricorso per il resto. Ha altresì disposto la comunicazione al Procuratore generale in sede per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Il reato contestato (indebita percezione di contributi) è il fatto presupposto rispetto al quale è stata disposta la confisca; la responsabilità penale per tale fatto si è estinta per prescrizione.

  • art. 578-bis c.p.p.

    La norma disciplina la confisca senza condanna (anche richiamando la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.) e, nella parte in cui contempla la confisca per equivalente o altre forme con componente sanzionatoria, è stata interpretata come avente natura anche sostanziale; pertanto non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della disposizione modificativa.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma richiamata dall'art. 578-bis c.p.p. per alcune ipotesi di confisca; la modifica normativa ne ha esteso l'ambito rispetto alla confisca senza condanna.

  • Sez. Unite, n. 4145, 29/9/2022 (Esposito, Rv. 284209)

    Decisione nomofilattica che ha stabilito che l'art. 578-bis c.p.p., con riferimento alla confisca per equivalente e a forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.

  • Sez. Unite, n. 42415, 27/5/2021 (Rv. 282037)

    Pronuncia che ha affermato il principio secondo cui la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato, essendo il denaro bene fungibile e rappresentando l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario, va sempre qualificata come confisca diretta e non per equivalente; ciò rende possibile la confisca anche senza condanna quando si tratta di somme liquide rinvenute nel patrimonio dell'autore.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale collegato al divieto di retroattività delle norme che irrogano sanzioni (tutela contro l'applicazione retroattiva di misure con valenza sanzionatoria).

  • art. 2 c.p.

    Richiamato come principio generale del diritto penale che esclude l'applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli; la confisca per equivalente, avendo dimensione sanzionatoria, è ricondotta a tali garanzie.

Massime di principio

  • Verificare sempre la natura del bene sottoposto a sequestro/confisca: se si tratta di denaro liquido che rappresenta direttamente il profitto del reato, la confisca è in genere qualificata come diretta; se invece si tratta di beni diversi (immobili, quote, beni di valore equivalente) la confisca può essere per equivalente.
  • Quando la confisca per equivalente è stata introdotta o ampliata dopo la commissione del fatto, va valutata l'irretroattività: le norme che comportano una componente sanzionatoria non possono essere applicate retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
  • Nel difendere una posizione simile a quella del ricorrente è opportuno documentare la data dei fatti, la natura e il valore degli elementi sottoposti a sequestro e dimostrare che la misura finale è configurabile come confisca per equivalente.
  • Se la confisca ha ad oggetto somme liquide riconoscibili come profitto specifico del reato, la giurisprudenza tende a considerarla confisca diretta, più facilmente applicabile anche se la norma è successiva; viceversa, per beni non fungibili o quote immobiliari la confisca è più facilmente qualificabile come per equivalente e quindi soggetta al divieto di retroattività.
  • In giudizio va valutata la giurisprudenza delle Sezioni unite rilevante per la fattispecie: l'esito può essere l'annullamento limitato della parte di confisca per equivalente con restituzione del bene se la retroattività è esclusa.

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