Ordinanza n. 27/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo all’assunzione del lavoratore straniero sig. ABDELWAHD OUALI emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna, in data 11 novembre 2025, conosciuto attraverso il provvedimento n. 10586, notificato in data 27 novembre 2025, con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso richiesto dal predetto lavoratore straniero; B) del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso in data 17.11.2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, protocollo n. 10586, notificato al ricorrente in data 27 novembre 2025, con il quale veniva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato con la seguente motivazione: " Il Nulla Osta P-BO/L/Q/2024/101397 è stato chiuso definitivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione”; C) di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che abbiano portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca o chiusura del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Bologna con cui è stato revocato o definitivamente chiuso il nulla osta al lavoro subordinato relativo all'assunzione di un lavoratore straniero, nonché il conseguente diniego del visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Il diniego del visto era motivato dalla definitiva chiusura del nulla osta. La questione cautelare riguardava l'applicazione dell'art. 22-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024, in relazione a una domanda di nulla osta presentata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione. Il nulla osta originario risultava rilasciato con un'indicazione errata del nominativo del lavoratore; l'Amministrazione aveva fondato il rigetto sulla mancata conferma della richiesta relativa al nulla osta corretto, senza evidenziare ulteriori elementi ostativi. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare all'Amministrazione una rivalutazione complessiva della richiesta di nulla osta, considerato che la domanda e il nulla osta originario, sebbene recante un nominativo errato, risultavano anteriori all'entrata in vigore dell'art. 22-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, disposizione posta a base del provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre rilevato che non erano stati indicati altri ostacoli al rilascio del nulla osta oltre alla mancata conferma prevista dalla nuova disposizione e ha escluso che potessero assumere rilievo eventuali profili di automazione informatica relativi al rilascio o al diniego. L'Amministrazione è stata onerata di concludere il riesame entro il 27 marzo 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 aprile 2026 per la prosecuzione del giudizio in relazione all'esito del riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la valutazione e la concessione della tutela cautelare.
art. 22-quinquies d.lgs. n. 286/1998
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 145/2024, non può essere automaticamente applicata a una domanda di nulla osta presentata anteriormente alla sua entrata in vigore; l'Amministrazione deve rivalutare complessivamente la richiesta.
d.l. n. 145/2024
Il decreto-legge è indicato quale fonte introduttiva dell'art. 22-quinquies del d.lgs. n. 286/1998.
Massime di principio
- Una disposizione normativa sopravvenuta non può essere posta automaticamente a fondamento del rigetto di una domanda amministrativa presentata prima della sua entrata in vigore, senza verificare la disciplina applicabile ratione temporis.
- Quando il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato sia stato pregiudicato da un errore nel nominativo del lavoratore, l'Amministrazione deve procedere a una rivalutazione complessiva della domanda, verificando concretamente la sussistenza di tutti i presupposti e degli eventuali ostacoli al rilascio.
- Il diniego amministrativo non può essere giustificato da un unico adempimento introdotto da una disciplina successiva, se l'Amministrazione non evidenzia ulteriori elementi ostativi alla definizione favorevole della domanda.
- Eventuali meccanismi di automazione informatica utilizzati per il rilascio o il diniego di un nulla osta non possono sostituire la verifica della disciplina applicabile e l'adozione di un provvedimento amministrativo legittimo e motivato.
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