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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 835/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valgimigli era stato condannato, con rito abbreviato, per estorsione per aver costretto Francesco Bartolotti a consegnargli 5.000 euro mediante minacce riferite a un gruppo di albanesi e l'invio di messaggi minatori. La difesa deduceva violazione per il diniego, da parte della Corte territoriale, di riaprire l'istruttoria e di escutere la persona offesa (Bartolotti) in vista dell'assunzione di un verbale del 9/9/2019, non allegato negli atti del P.M. e acquisito solo successivamente, nel quale la persona offesa aveva escluso una richiesta estorsiva a suo carico (parlando invece di un prestito di 2.000 euro). L'avvocato sosteneva che la conoscenza di quel verbale avrebbe cambiato la scelta difensiva riguardo al rito abbreviato condizionato e l'apprezzamento del G.U.P. sull'ammissibilità della condizione (audizione della persona offesa). Dopo il rigetto del ricorso principale in cassazione (sent. n. 14275/2022), il difensore ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, lamentando l'omesso rilievo sul pregiudizio derivante dall'assenza del verbale nel fascicolo del P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non sussista errore materiale o di fatto: la scelta dell'imputato di non insistere con il rito abbreviato condizionato e di optare, in subordine, per l'abbreviato semplice era una valutazione consapevole basata sugli atti disponibili all'epoca; il verbale del 9/9/2019 acquisito successivamente non contrastava in modo decisivo con le altre dichiarazioni e coi riscontri oggettivi (scambio di messaggi, modalità dell'incontro, testimonianze su minacce e stato d'agitazione). Inoltre la Corte ha osservato che la mancata acquisizione della prova condizionante poteva essere rimessa all'appello, cosa che è avvenuta, e quindi l'asserito errore non poteva essere sanato con il ricorso straordinario che in realtà rimetteva in discussione il merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 137 del 2020

    Richiamata la possibilità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti secondo la disciplina emergenziale; utilizzata per la celebrazione dell'udienza e trattazione del ricorso

  • giurisprudenza sulla responsabilità del rito abbreviato condizionato

    Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018 (Romano); Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Principio consolidato secondo cui l'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato condizionato non è revocabile a seguito di una successiva rivalutazione che escluda la rilevanza della prova; il vizio per mancata assunzione della prova condizionante è deducibile in appello ed emendabile con l'assunzione della prova in grado d'appello

Massime di principio

  • La richiesta di rito abbreviato condizionato è valutata con riferimento agli atti disponibili al momento della sua formulazione e può essere revocata fino all'ammissione; una volta scelta la soluzione alternativa (abbreviato semplice) tale scelta è considerata frutto di una valutazione consapevole degli atti a disposizione
  • La comparsa successiva di documenti o dichiarazioni non acquisiti nel fascicolo del P.M. può essere rilevante, ma la loro incidenza va valutata nel contesto complessivo delle prove e dei riscontri oggettivi; non sempre la mera esistenza di una dichiarazione favorevole alla difesa invalida le altre emergenze probatorie
  • L'eventuale vizio derivante dalla mancata assunzione di una prova condizionante il rito abbreviato è deducibile e rimediabile in sede di impugnazione (grado d'appello): dunque la difesa deve sollevare l'obiezione in appello per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto non è uno strumento idoneo a chiedere un 'ulteriore grado di merito' o a rimettere in discussione la ratio decidendi della Corte di cassazione; esso richiede l'esistenza di un errore materiale o di fatto manifesto e non può sostituirsi alla normale dialettica di impugnazione
  • In sede difensiva, quando emergono atti non presenti nel fascicolo del P.M., è opportuno chiedere tempestivamente la loro acquisizione e valutare tutte le impugnazioni ordinarie disponibili (appello, rinnovazione prova) prima di ricorrere a rimedi straordinari

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