Sentenza del 07/06/2016 n. 4907 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRIBUTO UNIFICATO - Costituzione in giudizio dell'appellato anteriormente all'appellante - Non debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la costituzione anticipata dell'appellato non determina alcun obbligo di pagamento del contributo unificato a suo carico. Il contributo rimane integralmente dovuto dall'appellante, poiché la costituzione dell'appellato non costituisce atto introduttivo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la propria costituzione in giudizio, avvenuta anteriormente a quella dell'appellante, non potesse essere qualificata come atto introduttivo del giudizio e non facesse quindi sorgere l'obbligo di versare il contributo unificato. L'obbligo contributivo resta infatti collegato all'impugnazione e grava sull'appellante, anche quando l'appellato si costituisca per primo.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo
La costituzione in giudizio dell'appellato anteriormente a quella dell'appellante non determina l'obbligo per il primo di assolvere al pagamento del contributo unificato.
L'obbligo di pagamento è collegato all'atto introduttivo o all'impugnazione, non al semplice fatto cronologico che l'appellato si costituisca prima dell'appellante.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il contributo unificato grava ordinariamente sull'appellante, in quanto autore dell'atto introduttivo del grado di giudizio.
- La costituzione dell'appellato, anche se anteriore a quella dell'appellante, è un atto difensivo e non diventa per questo un atto introduttivo.
- La priorità temporale della costituzione non modifica la ripartizione dell'obbligo contributivo.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra chi introduce il giudizio o propone l'impugnazione e chi si limita a costituirsi per difendersi.
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