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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43287/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Zuppa impugnava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Imperia (28/11/2014) nei confronti di Fondrieschi per truffa aggravata. In appello la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello della parte civile ritenendo che, dopo l'intervenuta prescrizione del reato, il silenzio della parte civile alla richiesta di manifestare l'interesse a proseguire (tramite PEC del 9/03/2022) dovesse essere interpretato come revoca tacita della costituzione di parte civile; conseguentemente dichiarava inammissibile l'appello e condannava la parte civile alle spese. La parte civile ha invece dimostrato di aver risposto con PEC il 30/03/2022 manifestando la volontà di proseguire l'azione civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha adottato una prassi non prevista dalla legge ritenendo che il silenzio alla PEC equivalga a revoca tacita della costituzione di parte civile. La Suprema Corte ha richiamato i principi: la costituzione di parte civile, una volta conferita con procura speciale, produce effetti in ogni grado del processo; l'art. 82 cpp limita la revoca (anche tacita) ai casi previsti (es. omissione della presentazione delle conclusioni in dibattimento di primo grado o promozione dell'azione davanti al giudice civile); il sopravvenuto estinguersi del reato per prescrizione non annulla l'interesse della parte civile né impedisce al giudice d'appello di decidere sulla responsabilità limitata agli effetti civili. Inoltre la Corte ha osservato che la Corte d'appello non ha tenuto conto della comunicazione di persistente interesse effettivamente inviata con PEC dal difensore della parte civile. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio di appello con piena cognizione.

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    La costituzione di parte civile, conferita in primo grado con procura speciale, produce effetti in ogni stato e grado del processo; il difensore può resistere all'impugnazione e compiere atti difensivi senza nuovo mandato

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Disciplina della procura speciale; richiamata in relazione agli effetti della costituzione di parte civile

  • art. 82 cod. proc. pen.

    Stabilisce i modi di revoca della costituzione di parte civile (dichiarazione personale o del procuratore speciale, in udienza o con atto depositato e notificato); il secondo comma limita la revoca tacita ai casi espressi (omessa presentazione delle conclusioni in dibattimento di primo grado o promozione dell'azione davanti al giudice civile)

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di presentare le conclusioni; l'omessa presentazione può integrare ipotesi di revoca limitata come previsto dall'art.82

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello per il prosieguo del giudizio dopo l'annullamento

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile con procura speciale in primo grado permane in ogni stato e grado del processo: il difensore può continuare l'azione senza nuovo mandato
  • La revoca tacita della costituzione di parte civile non può essere desunta in via generica dal silenzio ad una richiesta di conferma via PEC; l'art. 82 cpp limita le ipotesi di revoca automatica a quelle espressamente previste
  • Il sopravvenuto estinguersi del reato per prescrizione non elimina l'interesse della parte civile a perseguire le statuizioni civili: il giudice d'appello deve comunque valutare la responsabilità civile anche con "piena cognitio"
  • La cancelleria e i giudici non possono assumere come equivalente alla revoca comportamenti non previsti dalla legge; le comunicazioni delle parti via PEC vanno effettivamente rilevate e considerate
  • In casi simili è importante che la parte civile risponda tempestivamente e conservi le prove delle comunicazioni (PEC) e, se ignorata una comunicazione da parte del giudice, è possibile impugnare l'atto per omissione e/o ottenere l'annullamento
  • Se il giudice d'appello dichiara la prescrizione, deve comunque decidere sulle conseguenze civili della sentenza di primo grado; la prescrizione non comporta automaticamente la rinuncia al risarcimento

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