Sentenza n. 365/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 52365 del 28.8.2024, recante la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di AUA per emissioni in atmosfera; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: del provvedimento n. 833 del 31.3.2025, recante l’autorizzazione unica ambientale per i comparti emissioni in atmosfera e acustica, nella parte in cui impone prescrizioni per le acque reflue della linea produttiva di gastronomia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di irricevibilità dell’istanza di AUA e successiva autorizzazione unica ambientale con prescrizioni per la gestione delle acque reflue della linea di gastronomia
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato dapprima la nota con cui la Città Metropolitana aveva dichiarato irricevibile l’istanza di autorizzazione unica ambientale per le emissioni in atmosfera, per mancato pagamento degli oneri istruttori e carenza di informazioni, chiedendo altresì la presentazione di una domanda concernente gli scarichi di acque reflue industriali. Ha dedotto la violazione della disciplina sugli scarichi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 29/2007, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e della motivazione, travisamento e violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento. Secondo la ricorrente, sia la panificazione sia la gastronomia sarebbero comprese nella scheda 1 dell’allegato A alla L.R. n. 29/2007 e, quindi, i relativi scarichi sarebbero assimilati a quelli domestici senza limiti quantitativi o dimensionali; sarebbero inoltre irrilevanti la destinazione dei prodotti alla vendita non diretta, il numero degli addetti e la presenza di più linee produttive. L’impresa ha poi proposto motivi aggiunti contro l’AUA del 31 marzo 2025, nella parte in cui ha imposto prescrizioni per le acque reflue della linea di gastronomia, sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo in via propria e derivata, che l’attività fosse esente da autorizzazione, che l’amministrazione avesse applicato criteri riferiti ad attività diverse e che avesse impartito prescrizioni senza una specifica domanda e senza adeguata istruttoria. È stata anche dedotta l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la nota di archiviazione/irricevibilità era stata superata dal successivo rilascio dell’AUA. Ha invece rigettato i motivi aggiunti. La produzione dei prodotti di panetteria rientra nel rigo 1 della scheda 1 dell’allegato A alla L.R. n. 29/2007 ed è quindi assimilata agli scarichi domestici senza soglie dimensionali. La produzione industriale di cibi pronti di gastronomia, invece, non rientra nel rigo 8 della scheda 1, che riguarda esercizi pubblici quali ristoranti, rosticcerie e gastronomie destinati alla preparazione e vendita al minuto, per il consumo in loco o per l’asporto. Lo stabilimento, destinato alla produzione su larga scala per la media e grande distribuzione, non può essere assimilato a un esercizio artigianale di gastronomia per il solo fatto che svolga anche vendita diretta mediante distributori automatici. L’attività non rientra neppure nella scheda 2, poiché il numero degli addetti è superiore a quattro, né nella scheda 3, non essendo dimostrato il rispetto dei relativi valori limite. Il TAR ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria: dopo il pagamento degli oneri, l’amministrazione ha incontrato i rappresentanti aziendali, acquisito relazioni tecniche sugli scarichi, convocato la conferenza di servizi e rilasciato l’AUA. La società ha quindi potuto interloquire anche sulla questione degli scarichi. Le prescrizioni sono state ritenute legittime anche se non vi era una domanda autonoma dell’impresa, perché l’amministrazione poteva disciplinare le modalità di gestione dei reflui non assimilabili a quelli domestici, impedendone l’immissione diretta in fognatura e consentendo al contempo la prosecuzione dell’attività nel rispetto della tutela ambientale. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006
acque reflue industriali, necessitanti di autorizzazione ex artt. 124 e ss. del d.lgs. n. 152 per l’immissione in fognatura (previo trattamento depurativo), quelle “scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”
La nozione generale di acque reflue industriali comprende gli scarichi provenienti da attività commerciali o produttive diversi dagli scarichi domestici e dalle acque meteoriche.
artt. 101, comma 7, lett. e), 124 e ss. d.lgs. n. 152/2006
Le acque reflue non provenienti da insediamenti residenziali, ma aventi qualità equivalenti a quelle domestiche e individuate dalla normativa regionale, sono assimilate a queste ultime; in mancanza di assimilazione, lo scarico necessita di autorizzazione.
art. 3 L.R. n. 29/2007
Le acque reflue industriali con caratteristiche qualitative e quantitative corrispondenti all’allegato A sono equiparate a quelle domestiche e non richiedono il titolo autorizzativo per lo scarico.
allegato A, schede 1, 2 e 3, L.R. n. 29/2007
La scheda 1 contempla tassativamente attività i cui scarichi sono assimilati a quelli domestici senza soglie dimensionali; la scheda 2 prevede l’assimilazione per determinate attività entro parametri dimensionali; la scheda 3 richiede il rispetto di specifici valori limite e l’assenza di sostanze pericolose.
artt. 3 e ss. d.P.R. n. 59/2013
La disciplina dell’autorizzazione unica ambientale consente di ricomprendere e disciplinare i pertinenti titoli e prescrizioni ambientali relativi all’insediamento produttivo.
artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative e gli obblighi di motivazione e di corretta istruttoria risultano rispettati quando l’amministrazione acquisisce la documentazione tecnica, instaura il contraddittorio con l’interessato e definisce il procedimento mediante conferenza di servizi.
art. 43 c.p.a.
Consente la proposizione di motivi aggiunti contro atti sopravvenuti connessi all’oggetto del ricorso originario.
Massime di principio
- L’assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici opera esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla normativa statale e regionale; l’elenco delle attività contenuto nella scheda 1 dell’allegato regionale deve essere interpretato restrittivamente.
- La nozione di “gastronomie” riferita agli esercizi pubblici di preparazione e vendita al minuto non comprende uno stabilimento industriale che produca alimenti su larga scala destinati prevalentemente alla media e grande distribuzione, anche se nello stabilimento sia svolta una limitata attività di vendita diretta.
- Quando la normativa regionale distingue tra produzione di panetteria e altre attività di preparazione alimentare, la prima può essere assimilata agli scarichi domestici senza soglie dimensionali solo se espressamente inclusa, mentre le altre attività restano soggette ai limiti dimensionali o qualitativi previsti dalle schede specifiche.
- L’amministrazione può impartire nell’autorizzazione ambientale prescrizioni concernenti la gestione di reflui non assimilabili a quelli domestici anche se l’interessato non ha presentato una distinta domanda per tale comparto, quando tali prescrizioni sono necessarie per impedire scarichi non autorizzati e per consentire l’esercizio dell’attività nel rispetto della tutela ambientale.
- Non sussiste violazione della partecipazione procedimentale quando, dopo la regolarizzazione dell’istanza, l’amministrazione acquisisce la documentazione tecnica, incontra l’operatore, consente il contraddittorio sulla questione controversa e conclude il procedimento attraverso la conferenza di servizi.
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