Cassazione Penale, Sentenza n. 35608/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto i reclami avverso i provvedimenti che gli hanno imposto l'inibizione all'acquisto e/o ricezione di giornali di stampa locale per tre mesi e la successiva proroga di ulteriori tre mesi. Con unico motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-ter ord. pen. e all'art. 10 Cedu, sostenendo che il provvedimento non contempera adeguatamente il diritto all'informazione con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e non verifica la provenienza geografica degli altri detenuti con i quali il ricorrente condivide momenti di socialità; chiede inoltre la rimessione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale sul contenuto motivazionale richiesto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene la doglianza infondata: il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e fondato su un pericolo effettivo e concreto (riferimento alla pericolosità dell'imputato e alla prassi di scambio di informazioni tra detenuti, nonché al fatto che il ricorrente socializza con detenuti provenienti da tutta Italia). La Corte afferma che una inibizione generalizzata della stampa locale può essere giustificata se indicati elementi concreti di rischio e che non è necessaria una verifica puntuale e statica della provenienza territoriale dei compagni di socialità. Respinge la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite ritenendo inesistente un contrasto giurisprudenziale rilevante. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18-ter ordinamento penitenziario
I limiti alla ricezione della stampa locale richiedono motivazione su elementi concreti che attestino il rischio che la stampa possa essere usata come canale informativo verso l'esterno; una inibizione generalizzata è ammessa se il provvedimento documenta un pericolo effettivo e concreto.
art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La libertà di espressione e informazione può essere compressa per ragioni di sicurezza pubblica e ordine penitenziario purché la restrizione sia proporzionata e non assoluta; la disponibilità della stampa nazionale attenua la compressione del diritto all'informazione.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Il regime di 41-bis giustifica misure cautelative volte a impedire scambi informativi e collegamenti con l'esterno; la natura mutevole dei gruppi di socialità carceraria rende non decisiva la verifica puntuale della provenienza territoriale degli altri detenuti, purché sussistano elementi concreti di rischio.
Massime di principio
- Per limitare la ricezione o l'acquisto della stampa locale è necessario motivare con elementi concreti e attuali che sussista un rischio che la stampa venga usata come canale di collegamento con l'esterno.
- Una inibizione 'generalizzata' della stampa locale può essere legittima se il provvedimento indica e documenta un pericolo effettivo e concreto; non è richiesta per forza una distinzione territoriale della stampa quando sussistono ragioni generali di rischio.
- La verifica puntuale della provenienza geografica dei compagni di socialità non è sempre necessaria, dato il carattere variabile dei gruppi in carcere; è sufficiente che il giudice evidenzi motivi concreti e specifici.
- La compressione del diritto all'informazione deve essere proporzionata: il mantenimento dell'accesso alla stampa nazionale può rendere meno gravosa la restrizione della stampa locale.
- La rimessione alle Sezioni Unite è giustificabile solo se esiste un reale contrasto di giurisprudenza non altrimenti risolvibile; pronunce coerenti e ripetute sulla medesima questione non richiedono necessariamente la rimessione.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali.
Testo integrale
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