Sentenza n. 37/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva, - della determinazione della Provincia di Matera n. 811 del 22 maggio 2025, notificata in pari data; - di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto, ivi compresi: la nota prot. n. 2361 del 4 febbraio 2025 della Provincia di Matera, la nota di ISIN prot. n. 1448 del 28 febbraio 2025, non conosciuta, della nota prot. n. 577769 del 14 settembre 2017 di SOGIN non conosciuta, della nota di ENEA prot. n. 18946 del 17.03.2025, non conosciuta, tutte richiamate nell’avversata diffida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale che ha individuato la società ricorrente quale corresponsabile in solido della contaminazione delle acque sotterranee presso il Centro Ricerche Trisaia di Rotondella
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza provinciale deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 e del principio chi inquina paga; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta; violazione dell’Allegato 2 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e del principio di certezza delle situazioni giuridiche; violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 per mancato rispetto del contraddittorio procedimentale; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, con irragionevolezza e disparità di trattamento; incompetenza per violazione dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006. L’amministrazione aveva ritenuto che la contaminazione derivasse dal serbatoio interrato e dalla condotta dell’impianto Magnox, gestito storicamente dalla società Combustibili Nucleari, riconducibile al gruppo della ricorrente, valorizzando la vicinanza dei piezometri maggiormente contaminati, la natura storica dell’inquinamento e il criterio del più probabile che non. Il giudizio ha riguardato anche la legittimazione e l’interesse a ricorrere della capogruppo, contestati da una delle parti resistenti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse a ricorrere: l’ordinanza era direttamente rivolta alla società capogruppo per le attività storiche della controllata e l’atto incideva sul patrimonio e sulla reputazione dell’intero gruppo, nonché sui possibili oneri economici della bonifica. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. La Provincia aveva fondato l’accertamento essenzialmente su atti di SOGIN ed ENEA, soggetti potenzialmente privi della necessaria terzietà perché coinvolti nella gestione, nel disassemblaggio o nella bonifica del sito e potenzialmente interessati alla rivalsa delle spese. La conferenza di servizi non aveva individuato il responsabile della contaminazione, ma aveva approvato un progetto di bonifica e richiamato la Provincia alla necessità di svolgere autonome indagini ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006. Anche la validazione dei dati da parte dell’ARPAB riguardava lo stato recente della contaminazione, non la sua causa storica né l’autore dell’inquinamento. L’ordinanza non aveva inoltre considerato una possibile ulteriore fonte contaminante, costituita da attività di prospezione petrolifera svolte nel sito negli anni Settanta. L’istruttoria risultava incompleta anche perché l’atto ordinava ad altri enti di produrre documentazione entro un termine successivo alla decisione e ammetteva che tale documentazione avrebbe potuto modificare o aggravare le responsabilità individuate. Ne derivava che l’imputazione della corresponsabilità aveva carattere congetturale e ipotetico e non disponeva di dati certi e significativi idonei a sostenere il criterio del più probabile che non. Il TAR ha quindi annullato l’atto nei limiti dell’interesse della ricorrente, facendo salvi nuovi provvedimenti, purché preceduti dal contraddittorio procedimentale e dall’accertamento preliminare dell’attuale titolarità del compendio già appartenuto alla società storica. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006
L’individuazione del responsabile della contaminazione richiede un’autonoma e adeguata istruttoria dell’autorità competente, distinta dalle attività di approvazione dei progetti di bonifica e di monitoraggio della contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
La qualificazione di un soggetto come non responsabile e l’eventuale attivazione volontaria di interventi di bonifica non sostituiscono l’accertamento dell’effettivo responsabile dell’evento contaminante.
art. 250 d.lgs. 152/2006
La censura di incompetenza è stata dedotta dalla ricorrente, ma la decisione si è fondata sull’accoglimento delle doglianze relative a istruttoria e motivazione.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Il nuovo provvedimento eventualmente adottato deve essere preceduto da un effettivo contraddittorio procedimentale.
art. 24 Costituzione
La tutela giurisdizionale effettiva impone di riconoscere la legittimazione della capogruppo direttamente destinataria dell’atto ambientale e chiamata a sopportarne le conseguenze economiche.
Massime di principio
- L’individuazione amministrativa del responsabile della contaminazione deve fondarsi su un’istruttoria autonoma, completa e specificamente diretta ad accertare l’origine storica dell’inquinamento e il nesso causale con le attività del soggetto individuato; non è sufficiente recepire acriticamente valutazioni provenienti da soggetti coinvolti nella gestione, nel disassemblaggio o nella bonifica del sito.
- Il criterio del più probabile che non, applicato all’imputazione della responsabilità ambientale, presuppone un insieme di rilievi e dati certi e significativi; non può sostenere un’attribuzione fondata su mere congetture, sulla prossimità spaziale dei contaminanti o sulla sola riconducibilità storica di un impianto alle attività del soggetto individuato.
- La conferenza di servizi che approva un progetto di bonifica o autorizza lo scarico di un impianto di trattamento non equivale, in assenza di uno specifico accertamento, all’individuazione del responsabile della contaminazione e non esonera l’autorità competente dallo svolgimento delle autonome indagini previste dall’art. 244 del d.lgs. 152/2006.
- L’amministrazione non può adottare il provvedimento finale di imputazione della responsabilità mentre ammette che documenti e accertamenti ancora da acquisire possano escludere, modificare o aggravare la responsabilità individuata: gli elementi istruttori decisivi devono essere acquisiti e valutati prima della decisione.
- La capogruppo direttamente destinataria di un provvedimento che le attribuisce responsabilità ambientale è legittimata a impugnarlo quando l’atto incide direttamente sul suo patrimonio o sulla sua reputazione e può comportare l’obbligo di sostenere o garantire i costi della bonifica; non si tratta della mera titolarità di partecipazioni societarie.
- L’annullamento per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, purché svolga previamente il contraddittorio procedimentale e accerti in modo adeguato l’attuale titolarità e le effettive responsabilità connesse al compendio contaminato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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