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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06901/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancanza di specificità per sostanziale riproposizione delle stesse censure già rigettate dalla Corte d'appello; quanto al secondo, la manifesta infondatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la chiave inglese rinvenuta non sarebbe stata idonea a integrare il reato; la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità perché reiterativo delle censure già esaminate e disattese in appello, anche alla luce del consolidato orientamento sulla idoneità della chiave inglese a forzare serrature. Con il secondo motivo ha censurato la violazione di legge e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio per cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità dei motivi

    La mancanza di specificità, desunta dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente il riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica con le argomentazioni della decisione di merito; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi.
  • La valutazione di merito sulla idoneità di un oggetto a integrare il possesso di strumenti atti allo scasso è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente e se il ricorso non introduce critiche nuove e specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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