Cassazione Penale, Sentenza n. 46990/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.). Denunciava che la Corte non aveva deciso sulla richiesta difensiva di sospensione del procedimento con messa alla prova e che, in base alla modifica normativa (d.lgs. n.150/2022, art.2, comma 1, lett. n), il reato era divenuto procedibile a querela, con conseguente estinzione per remissione di querela intervenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto che mancasse interesse a impugnare, poiché il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità e l'annullamento della sentenza non gli avrebbe assicurato un vantaggio concreto e certo (la messa alla prova è strumento eventuale e la sua ammissibilità/esito incerti). Sul secondo punto ha ritenuto infondato l'argomento sulla remissione di querela, perché la remissione non era stata formalmente perfezionata: risultava solo un accordo transattivo condizionato di cui non erano stati documentati gli adempimenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Norma sostanziale del reato contestato: il tribunale e la Corte d'appello avevano giudicato il fatto soggetto alla particolare tenuità, ma il ricorrente ha sostenuto che la procedibilità fosse ormai a querela per modifiche legislative.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte d'appello aveva escluso la punibilità del ricorrente applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto che ciò avesse già reso irrilevante, ai fini di un vantaggio concreto, l'annullamento della sentenza da parte del ricorrente.
d.lgs. n. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. n) (modifica della procedibilità)
art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 150/2022
Secondo il ricorrente, la modifica avrebbe reso il delitto di danneggiamento procedibile a querela e quindi estinto per remissione di querela; la Corte ha osservato che la remissione non era formalmente intervenuta e pertanto l'eccezione non poteva essere accolta.
art. 331 cod. pen. (fattispecie di reato richiamata come eccezione)
Menzi one normativa per precisare ambiti di esclusione previsti dalla modifica normativa: la procedibilità a querela non si applica se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 o se la persona offesa è incapace.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (modalità di trattazione in udienza da remoto)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 137/2020
La Corte rileva che il procedimento è stato trattato con le forme previste dalle norme emergenziali per le udienze camerali da remoto; atto meramente descrittivo delle modalità svolgimento dell'udienza.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare richiede un vantaggio concreto e attuale: non è sufficiente chiedere l'annullamento per ottenere solo possibilità future o eventuali (es. accesso alla messa alla prova il cui esito è incerto).
- Quando si avanza l'eccezione di estinzione del reato per remissione di querela, la remissione deve essere formalmente e documentalmente provata; semplici intese o impegni condizionati non sono sufficienti.
- Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può rendere privo di interesse l'impugnazione diretta a ottenere altri benefici processuali, salvo che sussistano vantaggi concreti e immediati.
- Le modifiche sulla procedibilità (passaggio da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela) possono avere effetti retroattivi, ma rilevano solo quando siano integrati tutti i presupposti formali (ad es. esistenza e validità della remissione di querela).
- Le richieste alternative (p.es. sospensione con messa alla prova) devono essere esplicitamente valutate e la loro ammissibilità verificata; tuttavia, l'esistenza di una decisione favorevole sulla non punibilità può limitare l'utilità pratica di tali strumenti.
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