Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05028/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (29/04/2025) che aveva confermato la condanna in rito abbreviato per tentato omicidio (fatto del 10/06/2014) e detenzione/porto di arma comune da sparo. I motivi impugnatori sono due: 1) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nonostante elementi positivi quali confessione, dissociazione dal sodalizio, collaborazione con la giustizia, resipiscenza e cambiamento di vita; la difesa sosteneva che tali elementi sono diversi da quelli valutati per l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis, comma 3, c.p.; 2) vizio di motivazione per la mancata considerazione di una memoria difensiva regolarmente depositata e non menzionata esplicitamente nella sentenza d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: a) la Corte d'Appello ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, avendo già riconosciuto e applicato l'attenuante speciale per la collaborazione ex art. 416-bis, comma 3, c.p.; la giurisprudenza consolidata afferma che la collaborazione, pur fondando l'attenuante speciale, non è automaticamente idonea ad autorizzare anche il riconoscimento delle attenuanti generiche se non emergono elementi di fatto ulteriori e diversi rispetto a quelli già valutati; b) l'omessa citazione testuale nella motivazione di una memoria difensiva non integra automaticamente un vizio se i contenuti della memoria sono sostanzialmente assorbiti e valutati dal giudice (nel caso si è trattato di reiterazione delle ragioni di appello). Conseguenze: confermata l'irrogazione della pena così determinata in grado d'appello (applicazione della riduzione per attenuante speciale, maggiorazione per continuazione e riduzione per il rito), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 e comma 3, cod. pen.

    Rilevanza dell'aggravante e dell'attenuante speciale nei delitti di associazione di tipo mafioso: la concessione dell'attenuante speciale per la collaborazione (comma 3) comporta che non sia automaticamente applicabile anche l'aumento previsto dal comma 1; la collaborazione può giustificare una riduzione di pena specifica ma non, di per sé, le attenuanti generiche salvo elementi ulteriori e distinti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: per essere riconosciute devono emergere elementi positivi di personalità non già utilizzati o assorbiti da altra attenuante speciale; non è possibile duplicare valutazioni identiche già impiegate per un'attenuante speciale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con possibilità di liquidazione a favore della cassa delle ammende salvo elementi escludenti la colpa

Massime di principio

  • La collaborazione con la giustizia può giustificare il riconoscimento di un'attenuante speciale (art. 416-bis, comma 3), ma non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: per queste ultime servono elementi di fatto ulteriori e distinti rispetto a quelli già valutati per l'attenuante speciale
  • Se le circostanze positive sulla personalità del reo sono le stesse utilizzate per concedere un'attenuante speciale, il giudice può legittimamente rifiutare di riconoscere anche le attenuanti generiche per evitare duplicazioni di valutazione
  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre motivi già affrontati e risolti in appello senza apportare nuovi elementi di fatto o profili giuridici decisivi
  • L'omessa espressa menzione di una memoria difensiva in sentenza non configura automaticamente un vizio se i contenuti di quella memoria risultano comunque considerati e valutati in modo sostanziale
  • In fase di determinazione della pena è necessario che il calcolo (pena base, aumenti per partecipazione, riduzioni per attenuanti e rito) risulti coerente e motivato; se la motivazione è congrua, la cassazione di merito è improbabile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.