Sentenza n. 3052/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2041/2019 del 6 giugno 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2041/2019, recante la condanna del Comune al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2041/2019, notificata in forma esecutiva l'11 luglio 2019 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Comune di Casandrino al pagamento di euro 2.992,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la chiusura dello stato di dissesto comunale deliberata dall'Organismo Straordinario di Liquidazione il 12 dicembre 2024, e ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Ha ordinato al Comune di Casandrino di eseguire integralmente il titolo e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, stabilendo in euro 500,00 il compenso, a carico del Comune. Ha inoltre applicato la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato, momento dal quale spetta alla parte attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha precisato che sono rimborsabili le spese successive al titolo giudiziale funzionali all'ottemperanza, mentre restano escluse quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, come l'atto di precetto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'articolo 114 del codice del processo amministrativo e, per la penalità di mora, il comma 4, lettera e).
La disposizione consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e applicare una penalità di mora per rafforzare l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il testo richiama l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
Il testo richiama il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile.
Le spese relative ad atti di precetto e ad altre procedure esecutive civili non satisfattive non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e restano a carico del creditore che abbia scelto strumenti esecutivi diversi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il creditore dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato e designare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla sua esecuzione; non sono invece rimborsabili, in quanto derivanti da una scelta processuale autonoma, le spese di procedure esecutive civili non satisfattive, come quelle relative all'atto di precetto.
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