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Ordinanza

Ordinanza n. 609/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Municipale Centro Storico, rep. n. VA/2220/2025 del 06/11/2025, avente ad oggetto “Via di San Gregorio – DDT Provvisoria – Revoca Fermata Bus Gran Turismo – Dipartimento Mobilità Sostenibile – Decorrenza Immediata”, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 6 novembre 2025 al 20 novembre 2025, non notificata né comunicata; - della nota n. n. QG/52393 del 17.10.2025, comunicata in pari data, con la quale il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha disposto la soppressione immediata della fermata per i bus Gran Turismo in via di San Gregorio e, contestualmente, ha richiesto alla PL di revocare la Determinazione Dirigenziale rep. n. VA/132/2021 del 21/01/2021 che aveva istituito detta fermata; - del parere negativo all’istituzione della fermata definitiva per i bus Gran Turismo in via degli Annibaldi in aggiunta o in alternativa rispetto alla fermata ubicata in via di San Gregorio, formulato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con nota n. 33490-P del 12/06/2025 e, successivamente, ribadito con nota n. 42080-P del 23/07/2025, comunicato alle ricorrenti dal DMST in allegato alla nota di cui di cui al precedente punto; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo al procedimento di cui sopra, ancorché non cognito, inclusa la Direttiva n. 10/2025 dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale n. n. QGA51662 del 14/10/2025 recante “indirizzo per la soppressione della fermata di Gran Turismo presente in via di San Gregorio”, comunicata alle ricorrenti dal DMST in allegato alla nota di cui al precedente punto nonché per la condanna di Roma Capitale - al risarcimento del danno ingiustamente subito dalle ricorrenti in ragione della improvvisa soppressione della fermata per i bus Gran Turismo ubicata in via di San Gregorio, non accompagnata dalla previa o contestuale istituzione di una fermata sostitutiva di analoga valenza, danni da liquidarsi tenuto conto delle perizie in atti e, ove occorrer possa, anche ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. - in via subordinata, laddove i provvedimenti gravati dovessero essere ritenuti legittimi, al pagamento in favore delle ricorrenti dell’indennizzo dovuto per la revoca parziale ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990, da liquidarsi tenuto conto delle perizie prodotte in atti.

Giustizia amministrativa202515562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: soppressione immediata della fermata per autobus Gran Turismo in via di San Gregorio, diniego di una fermata sostitutiva in via degli Annibaldi e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la determinazione della Polizia Locale di Roma Capitale che ha revocato la fermata dei bus Gran Turismo in via di San Gregorio, la nota del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti che ne aveva disposto la soppressione immediata, i pareri negativi della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma sull'istituzione di una fermata definitiva in via degli Annibaldi, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi, inclusa la direttiva assessorile di indirizzo. Hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo il pregiudizio derivante dalla soppressione improvvisa della fermata senza previa o contestuale istituzione di una fermata sostitutiva di analoga valenza. Nel merito hanno formulato anche domanda risarcitoria e, in subordine, domanda di indennizzo per revoca parziale ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha valorizzato il contenuto della determinazione del 17 ottobre 2025 e le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento del diniego della fermata in via degli Annibaldi e della soppressione immediata della fermata di via di San Gregorio. In particolare, ha ritenuto documentato che la permanenza della fermata lungo via di San Gregorio, interessata da recenti lavori di riqualificazione con restringimento della carreggiata, determina criticità per il traffico veicolare. L'interesse delle ricorrenti è stato considerato di natura meramente economica e recessivo rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. Il pregiudizio allegato è stato inoltre ritenuto indimostrato. È stata quindi esclusa la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare. Le spese della fase sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato richiamato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda subordinata di indennizzo per revoca parziale; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato dalle ricorrenti per la liquidazione del danno; l'ordinanza cautelare non decide nel merito della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'interesse meramente economico del privato può risultare recessivo rispetto a comprovate ragioni di pubblico interesse connesse alla sicurezza e alla fluidità del traffico veicolare.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dal ricorrente non risulti adeguatamente dimostrato.
  • La permanenza di una fermata per servizi di trasporto può essere soppressa in via immediata quando l'amministrazione documenti che modifiche della sede stradale, quali il restringimento della carreggiata conseguente a lavori di riqualificazione, determinano criticità per il traffico veicolare.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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